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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35247/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con un unico motivo: contestava il calcolo della pena per aver ritenuto che il giudice avesse applicato l'aumento per continuazione (ex art. 81 c. 2 cod. pen.) sulla pena già aumentata per recidiva qualificata (ex art. 99 c. 4 disp. att. o normativa corrispondente), invece che applicarlo sulla pena base del reato più grave (furto in abitazione). Denunciava quindi violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo avviso, il computo aveva prodotto un peggioramento della pena di mesi dieci e giorni venti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo che il Tribunale avesse computato correttamente la pena: pena base per furto (anni 4 e multa), aumentata di 2/3 per la recidiva qualificata fino a anni 6 e mesi 8 e quindi ulteriormente aumentata di 1/3 ex art. 81 c.p. per il reato di allontanamento dalla detenzione domiciliare, con il risultato indicato in motivazione. Le conclusioni della parte civile sono state escluse perché depositate oltre il termine previsto dalla disposizione emergenziale richiamata (art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in legge n. 176/2020). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). Non è stata liquidata alcuna somma alla parte civile per le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Si è discusso l'applicazione degli aumenti per continuazione (comma 2) e della disciplina generale degli aumenti (comma 4 segnalato nella impugnazione). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento per continuazione (1/3) dopo che era stata già computata la recidiva: il calcolo complessivo dato dal primo giudice è stato ritenuto conforme alla legge.

  • art. 99, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferita alla recidiva qualificata: la Corte ha considerato che la recidiva sia stata applicata correttamente (aumento fisso di 2/3) sulla pena del reato più grave prima degli ulteriori aumenti.

  • art. 625 cod. pen.

    Norma dell'aggravante del furto (citata per esclusione di ulteriore aumento): la Corte ha osservato che non è stato operato alcun aumento per l'aggravante ex art. 625 in relazione al reato considerato.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma emergenziale che fissa termini procedurali in relazione alla trattazione dell'atto; la Corte ha escluso le conclusioni della parte civile depositate oltre il termine previsto per i casi senza richiesta di discussione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e all'oblazione in caso di impugnazione manifestamente infondata: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ritenendo l'impugnazione evidentemente inammissibile.

Massime di principio

  • La recidiva qualificata (aumento fisso, qui 2/3) va computata sulla pena base del reato più grave e il relativo aumento è considerato nel successivo calcolo complessivo della pena.
  • L'aumento per continuazione ex art. 81 (1/3 nel caso) può essere applicato dopo che sono stati computati altri aumenti automatici come la recidiva; l'omissione di ripetere analiticamente ogni passaggio motivazionale non implica automaticamente un errore di calcolo se il risultato complessivo è corretto e deducibile.
  • Le conclusioni della parte civile depositate oltre i termini straordinari previsti dalla normativa emergenziale (art. 23 d.l. n. 137/2020 conv. n. 176/2020) non vengono considerate; inoltre, la parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese nel giudizio di legittimità se dall'accoglimento del gravame non sarebbe potuto derivare alcun pregiudizio per i suoi interessi.
  • Un ricorso per cassazione dichiarato manifestamente infondato può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò presuppone profili di colpa nell'impugnazione.
  • Per contestare il computo della pena è necessario dimostrare un concreto errore aritmetico o giuridico nel metodo applicato; la mera omissione di replicare tutti i passaggi in sentenza d'appello non è sufficiente se il calcolo complessivo risulta corretto.

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