Cassazione Penale, Sentenza n. 34055/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari (28/03/2025) che aveva rigettato il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza (12/04/2022) che aveva ordinato alla direzione della Casa circondariale di Sassari di consentire al detenuto Antonio De Luca Bossa, ristretto in regime ex art. 41-bis, di effettuare colloqui visivi tramite video-collegamento con i soli congiunti anch'essi in stato di detenzione o agli arresti domiciliari. I ricorrenti censuravano la decisione per violazione dell'art. 627 c.p.p., dell'art. 41-bis ord. pen. e della circolare DAP 2/10/2017, nonché per carenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe sottovalutato il parere della Direzione Distrettuale Antimafia che evidenziava la pericolosità attuale del detenuto, desumibile anche dalla sua storia criminale e dal ruolo apicale nel clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha respinto l'impugnazione. Ha confermato il principio secondo cui, nel bilanciamento tra il diritto del detenuto in regime 41-bis ai rapporti familiari e le esigenze di sicurezza pubblica, il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, sebbene non vincolante, deve contenere "elementi concreti e rilevanti" di pericolo attuale collegabili ai colloqui per poter prevalere. La Corte ha ritenuto che il parere della DDA di Napoli del 13/11/2024 fosse generico e privo di dati reali e attuali tali da sconsigliare i colloqui audiovisivi; di conseguenza l'autorizzazione generalizzata concessa al detenuto è legittima.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come parametro procedurale; la Corte non ha ritenuto che sia stata violata la normativa procedurale invocata, non emergendo carenza motivazionale idonea a vanificare il bilanciamento operato dal Tribunale.
Regime detentivo differenziato che giustifica esigenze di sicurezza particolari; tuttavia la sua applicazione non esclude di per sé il riconoscimento di colloqui visivi con familiari detenuti, purché non sussistano elementi concreti e attuali, indicati dalla DDA, che rendano i colloqui pericolosi.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 16.1
"eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"
La circolare stabilisce il criterio di bilanciamento: le autorizzazioni sono in via di principio ammissibili salvo che il parere della DDA non evidenzi "elementi concreti e rilevanti" di rischio attuale. La Corte interpreta tale formula come requisito necessario perché le esigenze di sicurezza possano prevalere sul diritto alla affettività familiare.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto in regime 41-bis a mantenere rapporti familiari mediante colloqui audiovisivi non è escluso automaticamente se il familiare è anch'egli detenuto o sottoposto a regime differenziato; va operato un bilanciamento con le esigenze di sicurezza.
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia è non vincolante ma obbligatorio ai fini valutativi: può impedire i colloqui solo se contiene "elementi concreti e rilevanti" che documentino un rischio attuale e specifico collegato ai colloqui.
- La sola gravità del passato penale, il ruolo criminale o i legami familiari con altri detenuti non costituiscono di per sé elementi sufficienti a vietare i colloqui: devono emergere fatti recenti e specifici che colleghino tali colloqui a finalità illecite e a un rischio effettivo per la sicurezza pubblica.
- Una motivazione giudiziale che evidenzi la genericità o l'apoditticità del parere DDA è sufficiente a legittimare l'autorizzazione ai colloqui; viceversa il magistrato deve sempre compiere un'analisi concreta del rischio e documentarne i risultati.
- Le autorizzazioni "generalizzate" ai colloqui audiovisivi possono essere legittime quando dal parere della DDA non emergono elementi concreti che le sconsiglino; tuttavia la sorveglianza e le forme di controllo della comunicazione devono essere previste per ridurre rischi potenziali.
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