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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18536/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato il rigetto dei loro ricorsi di primo grado contro i licenziamenti collettivi disposti il 8 giugno 2018. Adducono plurime doglianze: vizi nella comunicazione di avvio della procedura (art. 4 legge n. 223/1991) per informazioni parziali e contrastanti sull'entità della platea e sul requisito dell'esperienza; omissione di pronuncia sulla variante di applicazione dei criteri di scelta (presunta "doppia conforme"); illegittimità dell'opponibilità della clausola contrattuale di "esperienza biennale su Sisal" (art. 2704 c.c.), deducendo assenza di data certa e doppia presunzione; errata valutazione delle presunzioni (artt. 2727, 2729 c.c.); interpretazione del verbale CIGD del 13/6/2017 come mera dichiarazione di intenti anziché vincolo; inversione dell'onere della prova in tema di infungibilità (art. 5 legge n. 223/1991) e vizio di motivazione rispetto alla comparazione delle mansioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati: la comunicazione di avvio è stata considerata idonea ai requisiti di legge; la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato la scelta di limitare la platea ai soli addetti a uno specifico settore per esigenze tecnico‑produttive; l'accertamento presuntivo circa la stipulazione anteriore della clausola contrattuale è stato ritenuto fondato su elementi idonei (comunicazione del 27/03/2018 e richiami agli allegati), senza violazione del divieto di doppia presunzione; il verbale CIGD è stato interpretato come dichiarazione di intenti non vincolante rispetto alla procedura di licenziamento collettivo; non è stata accertata inversione illegittima dell'onere della prova né motivazione apparente o perplessa. Il ricorso è quindi rigettato e i lavoratori sono condannati alle spese di giudizio (spese liquidate in €200,00 per esborsi e €5.000,00 per compensi professionali).

Norme richiamate

  • legge n. 223/1991 (disciplina del licenziamento collettivo)

    art. 4, art. 5, art. 24, art. 4, terzo comma; art. 4, dodicesimo comma

    La comunicazione di avvio della procedura deve fornire in concreto le informazioni dell'art. 4, terzo comma, per consentire il controllo sindacale: l'idoneità concreta della comunicazione è valutata dal giudice del merito; la limitazione della platea ai soli addetti a un settore è legittima se fondata su esigenze tecnico‑produttive e sulla infungibilità professionale (art.5).

  • art. 2704 c.c.

    La certezza della data riguarda il documento prodotto, ma la prova della stipulazione anteriore può emergere anche con altri mezzi; la opponibilità di clausole non scritte sul documento può essere accertata mediante presunzioni idonee.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue le regole ordinarie: la censura di inversione dell'onere della prova è rilevabile in cassazione solo se il giudice ha effettivamente attribuito l'onere a parte diversa da quella onerata ex lege; la valutazione delle prove resta in larga parte rimessa al giudice del merito.

  • artt. 2727, 2729 c.c. (presunzioni)

    Le presunzioni sono ammesse purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito può fondare un accertamento su catene presuntive purché la serie inferenziale non violi il divieto di presunzioni illogiche o eccessivamente remote.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5

    I vizi deducibili in cassazione sono limitati: errore di diritto o vizio di motivazione sotto gli specifici n. del primo comma; la valutazione di fatto del giudice d'appello è insindacabile quando adeguatamente motivata (anche in presenza di 'doppia conforme').

  • art. 348ter c.p.c.

    Il principio della 'doppia conforme' limita l'ammissibilità dei motivi di cassazione quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto; il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto che distinguono le decisioni se intende opporvisi.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8‑bis (convertito dalla legge n. 176/2020)

    Permette al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte nei procedimenti civili; nel caso è stato depositato un parere di inammissibilità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in tema di motivazione della sentenza: la motivazione deve essere comprensibile e non perplessa o apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del merito adeguata.

  • Costituzione (art. 2, art. 35)

    Invocate dai ricorrenti in tema di tutela del lavoro, ma la Corte non ha ritenuto che la normativa costituzionale fosse stata violata dalla valutazione operata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve contenere in modo concreto le informazioni richieste dall'art. 4, terzo comma, per permettere il controllo sindacale: la sua idoneità è valutata in concreto dal giudice del merito.
  • La limitazione della platea dei licenziabili a un'unità produttiva o a un settore specifico è ammissibile quando fondata su esigenze tecnico‑produttive e sulla dimostrata infungibilità delle professionalità coinvolte.
  • Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti operate dal giudice del merito sono in genere insindacabili in Cassazione se la motivazione è pertinente e adeguata; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o di motivazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • Le presunzioni possono essere utilizzate per provare fatti antecedenti alla produzione documentale purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non c'è automatica esclusione della presunzione di secondo grado se la catena inferenziale è adeguatamente motivata.
  • L'onere della prova segue la regola ordinaria: la mera deduzione di una inversione dell'onere non basta, bisogna dimostrare che il giudice abbia effettivamente attribuito l'onere alla parte non competente secondo le regole di legge.
  • Un accordo sindacale (es. verbale CIGD) può essere valutato come dichiarazione di intenti o come vincolo a seconda del testo e del contesto; tuttavia vizi o impegni assunti in altra procedura (CIGD) non invalidano automaticamente la procedura di licenziamento collettivo se sono autonome e non esplicitamente vincolanti.
  • In presenza della 'doppia conforme' le possibilità di cassazione sono ridotte: se appello e primo grado decidono per le stesse ragioni di fatto, il ricorso di legittimità è più soggetto a inammissibilità salvo che siano indicate le diverse ragioni.
  • La motivazione della sentenza deve essere comprensibile e non meramente apparente; il controllo di Cassazione verifica se il giudice del merito abbia reso un ragionamento che renda percepibile il fondamento della decisione.

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