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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08253/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mittente)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno bancario non trasferibile, emesso nell'ambito di una convenzione per la liquidazione dei sinistri, che sarebbe stato incassato da un soggetto diverso dal beneficiario indicato sul titolo. La società mittente ha agito per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che il pagamento fosse avvenuto in violazione dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736/1933, per aver il servizio postale consentito l'incasso a persona non legittimata. In primo grado la domanda è stata rigettata, mentre in appello la decisione è stata riformata con affermazione della responsabilità del servizio postale per mancata prova liberatoria ex art. 1218 c.c. Il servizio postale ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., sostenendo che la responsabilità per pagamento di assegno non trasferibile ha natura contrattuale e che esso aveva comunque agito con la dovuta diligenza, oltre a invocare l'assenza di dolo o colpa grave; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 1227 c.c., contestando l'esclusione del concorso di colpa della mittente, che aveva spedito il titolo per posta ordinaria anziché con modalità più sicure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sulla insufficienza delle circostanze dedotte dal servizio postale a dimostrare la diligenza richiesta nella negoziazione dell'assegno e sull'insindacabilità in sede di legittimità dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di soggetto non legittimato, integra condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente ex art. 1227 c.c., costituendo antecedente necessario dell'evento dannoso e non potendosi attribuire al solo inadempimento del servizio postale efficacia causale esclusiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933

    il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario integra la violazione della disciplina dell'intrasferibilità e fonda la responsabilità del soggetto che ha eseguito il pagamento.

  • art. 1218 c.c.

    la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento ha natura contrattuale; grava su di lui l'onere di fornire la prova liberatoria dell'adempimento diligente o dell'impossibilità non imputabile.

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza professionale dell'operatore nella negoziazione dell'assegno non trasferibile va commisurata agli standards comportamentali del contesto sociale e professionale, come norma elastica integrata dal giudice di merito.

  • art. 1992, comma 2, c.c.

    è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esonero da responsabilità in mancanza di dolo o colpa grave, ma la Corte non ha accolto tale tesi.

  • art. 1227 c.c.

    la spedizione dell'assegno per posta ordinaria può integrare concorso colposo del mittente, quando abbia esposto volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla prudenza comune.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale dei due motivi di ricorso, entrambi articolati come violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nella controversia relativa al pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, l'operatore che ha eseguito il pagamento risponde a titolo contrattuale e può liberarsi solo provando la non imputabilità dell'inadempimento, secondo la diligenza professionale richiesta all'operatore qualificato.
  • La diligenza nell'incasso di un assegno non trasferibile va valutata in concreto dal giudice di merito, tenendo conto non solo dell'integrità formale del titolo e dell'identificazione del presentatore, ma anche delle ulteriori circostanze idonee a escludere o meno la colpa professionale.
  • In tema di assegno non trasferibile, la spedizione del titolo per posta ordinaria, se il titolo viene sottratto e incassato da soggetto non legittimato, può costituire concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché comporta l'esposizione volontaria a un rischio evitabile con modalità di trasmissione più sicure.
  • Il comportamento colposo del mittente nella spedizione non è escluso dal fatto che il pagamento irregolare sia imputabile anche al soggetto che ha eseguito l'incasso; occorre valutare la concorrente efficienza causale di entrambe le condotte.
  • In sede di legittimità non è consentito rinnovare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo violazione di legge o vizi nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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