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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30480/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato la misura cautelare personale disposta dal G.I.P. per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990). La difesa ha denunciato: insufficienza e vizio della motivazione, valutazione errata e non autonoma delle fonti indiziarie (intercettazioni), carenza del requisito della permanenza del vincolo associativo (durata limitata del rapporto), equivocità nell'identificazione del ricorrente con il soggetto indicato nelle intercettazioni, e applicazione acritica della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; si chiedeva la revoca della misura o il riesame della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove né nell'interpretazione delle intercettazioni, limitandosi a verificare la presenza di ragioni giuridicamente rilevanti e l'assenza di manifesta illogicità. Ha confermato che la convergenza di elementi oggettivi (intercettazioni numerose e concordanti, sequestri corrispondenti al linguaggio criptico, auto modificata, compenso mensile percepito, assistenza legale da parte del clan, episodi di approvvigionamento e distribuzione documentati) giustificava la qualificazione di vincolo associativo e la sussistenza delle esigenze cautelari; pertanto la misura è stata ritenuta legittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede per il delitto associativo la convivenza di: gruppo di almeno tre persone con patto associativo, disponibilità stabile di risorse idonee al programma criminoso e apporto individuale apprezzabile e non episodico; ha ritenuto che elementi come compenso fisso, mezzi modificati, assistenza legale e concreti sequestri costituiscano indici dell'affectio societatis.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma disciplina una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per indiziati di associazione per narcotraffico. La Corte conferma che la presunzione orienta il giudice ma non è automatica: per superarla occorrono elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi sulla rescissione del vincolo. In mancanza di elementi dirimenti la custodia cautelare è legittima.

  • L. n. 47/2015

    Richiamata per l'innovazione che ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che l'attualità non richiede l'imminenza di nuovi fatti ma una valutazione prognostica della persistenza del pericolo, che nel caso concreto non è stata dimostrata dalla difesa.

  • artt. 125 e 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione (violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione) e rigetta censure che si risolvono in diversa valutazione delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per imporre al ricorrente l'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso dovuta a colpa nella sua determinazione.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Richiamato come norma dei reati-fine (detenzione e spaccio) le cui ripetizioni, nel contesto, sono state valutate come indici utili a delineare l'operatività dell'associazione, pur non essendo sufficienti da sole a provare il reato associativo.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né rifa la valutazione delle prove: contesta solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Intercettazioni numerose, concordanti e supportate da sequestri rispondenti al linguaggio criptico possono costituire prova indiziaria solida e giustificare misure cautelari quando risultano affidabili e coerenti con altri elementi obiettivi.
  • Un periodo di osservazione breve non esclude l'esistenza di un vincolo associativo se emergono elementi concreti di stabilità (compenso fisso, mezzi dedicati, assistenza legale, continuità operativa).
  • La percezione di un compenso periodico e l'assistenza (legale/ economica) offerta dall'organizzazione sono indici forti dell'affectio societatis e della non occasionalità del rapporto.
  • La presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, co. 3 c.p.p. può essere superata solo con elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi circa la persistenza del vincolo: semplici argomentazioni alternative non sono sufficienti.
  • Per impugnare con successo misure cautelari occorre proporre elementi concreti e specifici (es. prova di rescissione stabile del legame, cambiamenti oggettivi nella condotta) e non sole critiche interpretative degli atti di indagine.

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