Cassazione Civile, Ordinanza n. 35253/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA 2005. Dopo un primo rigetto in CTP e CTR, la Cassazione aveva già cassato la decisione; nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto il ricorso in riassunzione, annullando la cartella per difetto di notifica, ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi. La società ricorrente ha quindi censurato tale regolazione delle spese con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR disposto la compensazione senza i giusti motivi; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e ancora degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la CTR esaminato la domanda di liquidazione anche delle spese dei gradi precedenti e di cassazione. Il concessionario della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che, nel processo tributario, la disciplina delle spese è contenuta nell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, di contenuto analogo agli artt. 91 e 92 c.p.c., e che la compensazione è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione. Nel caso concreto la contribuente era risultata integralmente vittoriosa, poiché aveva chiesto soltanto l’annullamento della cartella e del ruolo, ottenendo tale risultato; perciò era erronea l’affermazione di una soccombenza parziale. La Corte ha inoltre escluso che la mancata difesa del concessionario in cassazione potesse giustificare la compensazione o escludere la soccombenza, richiamando il principio di causalità nella individuazione della parte tenuta alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà rideterminare le spese applicando i principi indicati.
Norme richiamate
richiamato per la regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato per il limite alla compensazione delle spese, ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente
invocato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per sostenere l'omesso esame della domanda sulle spese
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
indicata come norma che disciplina le spese nel processo tributario, con contenuto analogo agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario la disciplina delle spese è regolata dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
- La soccombenza va valutata in base all'esito complessivo della lite e al principio di causalità: è soccombente la parte che ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
- La contumacia o la mancata difesa della parte che ha dato causa al giudizio non escludono la sua soccombenza né consentono, di per sé, la compensazione delle spese.
- Se la parte ottiene l'integrale accoglimento della domanda proposta, non può parlarsi di soccombenza parziale ai fini della compensazione delle spese.
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