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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35253/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA 2005. Dopo un primo rigetto in CTP e CTR, la Cassazione aveva già cassato la decisione; nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto il ricorso in riassunzione, annullando la cartella per difetto di notifica, ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi. La società ricorrente ha quindi censurato tale regolazione delle spese con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR disposto la compensazione senza i giusti motivi; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e ancora degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la CTR esaminato la domanda di liquidazione anche delle spese dei gradi precedenti e di cassazione. Il concessionario della riscossione è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che, nel processo tributario, la disciplina delle spese è contenuta nell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, di contenuto analogo agli artt. 91 e 92 c.p.c., e che la compensazione è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione. Nel caso concreto la contribuente era risultata integralmente vittoriosa, poiché aveva chiesto soltanto l’annullamento della cartella e del ruolo, ottenendo tale risultato; perciò era erronea l’affermazione di una soccombenza parziale. La Corte ha inoltre escluso che la mancata difesa del concessionario in cassazione potesse giustificare la compensazione o escludere la soccombenza, richiamando il principio di causalità nella individuazione della parte tenuta alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà rideterminare le spese applicando i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per il limite alla compensazione delle spese, ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per sostenere l'omesso esame della domanda sulle spese

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    indicata come norma che disciplina le spese nel processo tributario, con contenuto analogo agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la disciplina delle spese è regolata dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
  • La soccombenza va valutata in base all'esito complessivo della lite e al principio di causalità: è soccombente la parte che ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
  • La contumacia o la mancata difesa della parte che ha dato causa al giudizio non escludono la sua soccombenza né consentono, di per sé, la compensazione delle spese.
  • Se la parte ottiene l'integrale accoglimento della domanda proposta, non può parlarsi di soccombenza parziale ai fini della compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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