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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29257/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello emessa ex art. 599-bis c.p.p., che in parziale riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato a quattro anni di reclusione, con sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, per associazione per delinquere e plurimi reati tributari. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando sostanzialmente la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ha ribadito che, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato in appello, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non possono essere dedotti motivi rinunciati né la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa in sede di concordato in appello è ricorribile per cassazione solo per censure attinenti alla formazione del consenso delle parti e al contenuto della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 416 c.p.

    È indicato come uno dei reati per i quali è intervenuta la condanna in appello.

  • artt. 2, 5, 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Sono indicati come capi di imputazione relativi a reati tributari oggetto della condanna in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo censure che attengano alla regolarità del concordato in appello, cioè alla formazione della volontà delle parti, al consenso del procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati in sede di concordato o che investono il merito della valutazione sulla punibilità, inclusa la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si deduca una decisione difforme dall'accordo o un vizio afferente alla validità del consenso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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