Cassazione Penale, Ordinanza n. 01366/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le censure sono manifestamente infondate e mirano a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito è logica e coerente con le risultanze processuali. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per danneggiamento mediante incendio di un autoveicolo, con aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5, c.p., per un fatto commesso il 25 febbraio 2018. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la valutazione dei contributi dichiarativi e degli esiti dell’accertamento peritale disposto in appello. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione di merito aveva già dato risposta adeguata, valorizzando un quadro probatorio plurimo: riconoscimento certo dell’autore nei filmati da parte degli investigatori, esiti della perizia antropometrica, rifiuto dell’imputato di sottoporsi ai rilievi tecnici preliminari alla perizia, sequestro di indumenti compatibili con quelli indossati dalla persona ripresa e rinvenimento presso l’imputato di un accendino visibilmente danneggiato dalle fiamme.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del danneggiamento seguito da incendio; il fatto è stato confermato nei gradi di merito e non è stato scalfito dalle censure di legittimità.
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
Aggravante contestata e ritenuta nella decisione di merito, richiamata come parte della fattispecie oggetto del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione e il travisamento della prova non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia dato risposta logica, coerente e completa alle doglianze.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove a quella adottata dai giudici di merito, senza evidenziare reali illogicità o omissioni decisive della motivazione.
- La valutazione congiunta di più elementi indiziari o probatori coerenti tra loro può sorreggere l’affermazione di responsabilità, specie quando il giudice di merito valorizzi riconoscimento in immagini, riscontri tecnico-peritali e ulteriori dati materiali convergenti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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