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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24170/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudizio trae origine dall'impugnazione per cassazione di una sentenza della Corte d'appello di Messina. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha depositato un atto congiunto con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese. La controparte ha accettato la rinuncia, sottoscrivendo l'atto e dichiarando a sua volta di rinunciare al controricorso. La Corte ha verificato la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia e accettazione. Non risultano dal testo altri motivi di ricorso sostanziali, poiché la decisione interviene sul solo tema della rinuncia e dell'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controparte, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile o applicabile in via analogica alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base normativa dell'estinzione del giudizio per rinuncia accettata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione al caso di estinzione per rinuncia, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se ciò risulta dalla disciplina applicata nel provvedimento.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente alla rinuncia.
  • Le disposizioni che prevedono un aggravio economico di natura lato sensu sanzionatoria sono di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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