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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01167/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era destinatario di una richiesta di estradizione dalla Repubblica dell'Ucraina per una serie di furti punishiti dall'art. 185 del codice penale ucraino. Con ricorso per cassazione il difensore ha denunciato, in particolare: il rischio che l'estradizione esponga il ricorrente a trattamenti inumani e degradanti a causa del conflitto armato in Ucraina (violazione art. 705, comma 2 c.p.p.); che la protezione temporanea ottenuta in Germania concreti il divieto di non-refoulement previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951; e che una precedente decisione del Tribunale Superiore di Naumburg (Germania), che aveva rifiutato l'estradizione, costituisca giudicato ostativo alla procedura italiana, richiamando i principi di cooperazione sanciti dall'art. 54 della Convenzione di esecuzione degli Accordi di Schengen e l'art. 707 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha stabilito che l'attuale situazione di conflitto armato in Ucraina, la sua espansione e l'imprevedibilità degli sviluppi costituiscono un fatto notorio che impedisce di garantire l'assenza di pericolo per l'incolumità dell'estradando. Le garanzie documentali fornite dallo Stato richiedente circa l'allocazione del ricorrente in un "istituto sicuro" non sono state ritenute sufficienti. Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello di Genova è stata annullata senza rinvio e disposto l'immediato rilascio di Arushanyan Sergey se non detenuto per altra causa; inoltre sono disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dagli artt. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 185 codice penale ucraino

    Individua il reato per cui è richiesta l'estradizione (furti). Usato per descrivere il fatto-reato contestato dallo Stato richiedente.

  • art. 705, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale rilevante per valutare l'ammissibilità dell'estradizione alla luce del rischio che il soggetto subisca trattamenti contrari ai diritti fondamentali; ha costituito la base normativa per sollevare il profilo di rischio di trattamenti inumani e degradanti.

  • art. 707 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti di precedenti decisioni straniere sul procedimento italiano; nella pratica non è stato necessario risolverne il profilo sostanziale perché il primo motivo è risultato assorbente.

  • art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951

    Principio di divieto di refoulement invocato dal ricorrente sulla base della protezione temporanea in Germania; rilevante come ulteriore tutela internazionale contro il rimpatrio verso un Paese dove vi sia rischio di persecuzione o danno grave.

  • art. 54 Convenzione di esecuzione degli Accordi di Schengen

    Richiamato dal difensore per sostenere che una precedente decisione di rifiuto dell'estradizione da parte di altro Stato membro dovrebbe essere considerata nei rapporti di cooperazione; la Corte ha osservato che tale precedente non vincola automaticamente l'autorità italiana in assenza di fatti nuovi.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di scarcerazione.

Massime di principio

  • In presenza di un conflitto armato esteso e imprevedibile nello Stato richiedente, i giudici italiani possono considerare tale situazione "fatto notorio" e ritenere ostativa l'estradizione per il rischio concreto alla vita e all'integrità personale dell'estradando.
  • Le assicurazioni formali dello Stato richiedente circa l'allocazione in strutture "sicure" sono insufficienti quando la guerra è in evoluzione e non garantisce l'assenza di pericolo su tutto il territorio; tali garanzie devono essere valutate con estrema cautela.
  • La protezione temporanea o lo status riconosciuto in un terzo Paese può essere rilevante ai fini del divieto di non-refoulement (art. 33 Convenzione di Ginevra), ma la valutazione può essere assorbita da considerazioni più generali sul rischio derivante dal conflitto.
  • Una precedente decisione di rifiuto dell'estradizione da parte di un altro Stato membro dell'UE è persuasiva ma non automaticamente vincolante per l'autorità italiana; è necessario verificare l'eventuale insorgenza di fatti nuovi o prove diverse.
  • Quando il rischio per l'incolumità è accertato, il giudice deve annullare l'estradizione e può disporre la scarcerazione dell'interessato se non sussistono altri titoli di detenzione; l'esame va aggiornato nel tempo qualora mutino le condizioni nel Paese richiedente.
  • I giudici tendono a privilegiare valutazioni basate su fonti istituzionali e fatti notori verificabili (es. documenti UE, risoluzioni, fonti internazionali) per determinare l'attuale grado di pericolosità in capo a uno Stato richiedente.

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