Sentenza del 14/12/2016 n. 25705 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR Campania n. 233/29/10, depositata il 27 ottobre 2010, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La controversia riguardava il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autotutela relativa alla pretesa IRPEG per il 2003, derivante dalla rettifica automatizzata del Modello Unico 2004; la contribuente invocava gli effetti del condono tombale previsto dalla L. n. 289/2002. Con un unico motivo ha denunciato violazioni di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il silenzio fosse impugnabile, che la CTR non avesse considerato l’istanza di definizione agevolata e che dovesse applicarsi la disciplina dell’errore scusabile; ha inoltre sollevato dubbi di costituzionalità sulla disciplina processuale. La cartella di pagamento, tuttavia, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva prima del ricorso originario.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che le controversie sull’autotutela tributaria rientrano nella giurisdizione tributaria, ma il giudizio contro il rifiuto di autotutela può riguardare soltanto la legittimità di quel rifiuto e l’esistenza di un rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto: non consente di riesaminare la pretesa tributaria né i vizi della cartella ormai definitiva. La decisione della CTR è stata quindi mantenuta nel risultato, correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. La questione sull’errore scusabile è stata ritenuta nuova e non adeguatamente supportata; la questione di costituzionalità è rimasta assorbita. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
L. n. 448/2001, art. 12, comma 2
l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell'atto impugnato, ed alla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
La giurisdizione tributaria comprende anche le controversie sugli atti di autotutela, perché incidono sul rapporto tributario, indipendentemente dalla natura discrezionale del potere esercitato.
D.L. n. 564/1994, art. 2-quater, convertito dalla L. n. 656/1994
il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di agire in autotutela, come nel caso in esame, non può dedurre eventuali vizi dell'atto impositivo, la cartella, il cui esame deve ritenersi definitivamente precluso dalla mancata impugnazione della stessa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto che, ai sensi del D.L. 20 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3, ne giustifichino l'esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.
L’autotutela non riapre i termini per contestare un atto impositivo divenuto definitivo: il contribuente deve allegare un interesse generale che giustifichi l’annullamento d’ufficio, non riproporre le ragioni di merito contro la pretesa.
D.M. n. 37/1997, art. 3
il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di agire in autotutela, come nel caso in esame, non può dedurre eventuali vizi dell'atto impositivo, la cartella, il cui esame deve ritenersi definitivamente precluso dalla mancata impugnazione della stessa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto che, ai sensi del D.L. 20 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3, ne giustifichino l'esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.
L’esercizio dell’autotutela richiede ragioni di interesse generale alla rimozione dell’atto; non permette al giudice di sostituirsi all’Amministrazione valutando nuovamente la fondatezza della pretesa ormai definitiva.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
La questione di costituzionalità sollevata in relazione alla disciplina processuale è rimasta assorbita; la Corte non ha quindi formulato una specifica interpretazione della norma.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
la statuizione conclusiva risulta corretta e ciò comporta la sola correzione della motivazione in diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., da parte di questa Corte, ricorrendo un vizio della motivazione in diritto che si rivela ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie ed esposto in precedenza
La Cassazione può correggere la motivazione giuridica della decisione impugnata quando il dispositivo è corretto, pur se fondato su una diversa ragione di diritto.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella o dell’atto impositivo ne determina la definitività; una successiva istanza di autotutela non riapre i termini né consente di contestarne nuovamente i vizi.
- Nel giudizio contro il diniego, espresso o tacito, di autotutela, il sindacato riguarda la legittimità del rifiuto e le ragioni di interesse generale che potrebbero giustificare la rimozione dell’atto, non il merito della pretesa tributaria definitiva.
- L’autotutela è un potere dell’Amministrazione, non un rimedio sostitutivo dei mezzi di impugnazione che il contribuente ha omesso di utilizzare.
- Il ricorso deve indicare con precisione fatti, date e contenuto delle istanze amministrative rilevanti; l’insufficiente autosufficienza può impedire l’esame delle censure e portare a considerare nuove questioni non adeguatamente documentate.
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