Cassazione Civile, Ordinanza n. 26095/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e da un atto sanzionatorio emessi per il recupero di dazi antidumping relativi a importazioni di pannelli solari dichiarati di origine malese ma ritenuti dall'Amministrazione di origine cinese, sulla base di indagini OLAF e di elementi concernenti certificati FORM A, tracciabilità delle spedizioni e sostituzione del fornitore/contraente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società; la CTR aveva respinto l'appello erariale ritenendo non vincolanti le indagini OLAF, non dimostrata la coincidenza tra merce cinese e merce spedita dalla Malesia, non provata la falsità dei FORM A e plausibile la sostituzione contrattuale. In cassazione l'Agenzia deduceva, tra gli altri motivi, motivazione apparente o illogica della sentenza, travisamento della prova, violazione delle regole sull'origine preferenziale e sulla prova doganale, extrapetizione, nonché errata valutazione delle risultanze OLAF e della documentazione contrattuale; la società resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie i motivi 1, 2, 3, 5 e 13 nei limiti indicati in motivazione, dichiara assorbito il motivo 6 e rigetta o dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che i certificati FORM A non hanno efficacia di prova legale assoluta dell'origine, ma il rilievo della dichiarazione dell'autorità malese di non averli emessi impedisce di attribuire affidabilità al documento e giustifica il recupero dei dazi; inoltre precisa che l'efficacia probatoria degli accertamenti OLAF non è nulla in via generale, ma va valutata secondo il loro contenuto e il loro grado di attendibilità, sicché la CTR ha errato nel considerarli privo di ogni efficacia vincolante e nel non riesaminarli secondo i corretti criteri.
Norme richiamate
La motivazione apparente o illogica integra nullità della sentenza solo se non consente di percepire la ratio decidendi o se è obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali relative alla disciplina doganale e alla valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o extrapetizione.
art. 81 regolamento CEE n. 2913/1992
È richiamato come norma in materia di origine e regime doganale, in relazione alla validità dei certificati di origine.
art. 88 regolamento CEE n. 2454/1993
È richiamato come norma attuativa della disciplina sui certificati di origine e sul loro valore probatorio.
È richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove non contestate.
È richiamato per censurare il travisamento e la valutazione della prova da parte del giudice di merito.
È richiamato per il divieto di ultrapetizione e di decisione su domande nuove.
È richiamato sul riparto dell'onere della prova nei giudizi relativi all'origine doganale e ai dazi.
È richiamato con riferimento alla disciplina dell'onere probatorio e alla sua eventuale alterazione.
art. 12 e 45 del regolamento n. 515/97
Sono richiamati quale base normativa della cooperazione e dello scambio di informazioni in materia doganale.
art. 9 del regolamento n. 1073/99
È richiamato per la valenza istruttoria degli accertamenti OLAF.
art. 12 del regolamento n. 883/13
È richiamato come disciplina eurounitaria delle indagini OLAF e della loro documentazione.
È richiamato in relazione ai poteri di accertamento e alla disciplina doganale nazionale.
art. 26 del Regolamento CEE n. 2913/1992
È richiamato quale fondamento del certificato di origine come titolo per il regime doganale preferenziale.
artt. 80 e ss. del Regolamento CEE n. 2454/1993
Sono richiamati come disciplina applicabile ai certificati di origine e al loro utilizzo.
art. 97, unvicies, par. 5, del regolamento n. 2454/1993
È richiamato per affermare che, se i controlli non consentono di determinare autenticità o origine effettiva, il trattamento preferenziale va negato.
È richiamato per distinguere la fede privilegiata del verbale rispetto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni in esso riportate.
regolamento UE n. 513/2013
È richiamato come fonte dei dazi antidumping applicabili ai pannelli solari importati.
regolamento UE n. 1238/2013
È richiamato come fonte dei dazi antidumping applicabili ai pannelli solari importati.
regolamento n. 503/13
È richiamato dalla ricorrente in relazione al regime antidumping sui pannelli solari.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale sui dazi antidumping, il certificato di origine è titolo necessario per fruire del regime agevolato, ma non costituisce prova legale assoluta dell'effettiva origine della merce; l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità e recuperare i dazi quando emergano elementi idonei a escludere o a mettere seriamente in dubbio l'origine dichiarata.
- La dichiarazione dell'autorità del Paese di esportazione che neghi di aver emesso i certificati di origine incide sulla genuinità e sull'efficacia probatoria del documento, anche senza un formale giudizio di falsità, e può rendere la merce priva di origine dimostrata o di origine ignota ai fini del trattamento doganale.
- Gli accertamenti OLAF non sono né irrilevanti né automaticamente vincolanti: il loro valore probatorio va graduato in base al contenuto del verbale e alla natura dei fatti attestati, secondo i criteri interni sulla prova documentale e sugli atti pubblici, con possibilità per il giudice di disattenderli solo con motivazione adeguata.
- La motivazione che qualifica come plausibile una ricostruzione fattuale complessa deve confrontarsi con tutti gli elementi oggettivi rilevanti; è apparente o illogica se si fonda su affermazioni apodittiche o non spiega le incongruenze documentali e temporali decisive per la decisione.
- Nel processo tributario, le censure di ultrapetizione e di nuova domanda devono essere dedotte e localizzate con precisione, poiché il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza.
- La non contestazione e la corretta allocazione dell'onere della prova assumono rilievo decisivo quando una parte afferma circostanze fattuali (come l'avvenuta restituzione di un acconto) che l'altra parte deve specificamente contestare per sottrarsi all'effetto processuale della deduzione avversaria.
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