Cassazione Penale, Ordinanza n. 24480/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per ricettazione, contestando tre profili: 1) l'asserita erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p. per pretesa violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza; 2) la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, ritenuta dal ricorrente non adeguata; 3) la legittimità della motivazione per relationem della sentenza di condanna, deducendo violazione dell'art. 546 c.p.p. Nella memoria successiva il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le stesse doglianze. La Corte osserva che il giudice di merito aveva ritenuto provata la ricettazione valorizzando la piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita dell'autovettura ricevuta al fine di profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile in sede di legittimità perché in contrasto con la giurisprudenza richiamata e con l'accertamento del giudice di merito circa l'assenza di violazione del principio di correlazione. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito, poiché consisteva nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e disattese, quindi privo della necessaria specificità. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, affermando la legittimità della motivazione per relationem quando ricorrano i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza non è stata ritenuta sussistente dal giudice di merito; la censura è stata reputata non proponibile in cassazione nel caso concreto.
Il delitto di ricettazione è stato ritenuto integrato sulla base della provata consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e della finalità di profitto.
La motivazione per relationem è legittima se rinvia a un atto valido e noto o conoscibile, dimostra la concreta adesione del giudice alle ragioni richiamate e consente il controllo della decisione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una censura che si risolva nella mera contestazione della valutazione di merito già scrutinata e disattesa, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza deve risultare effettiva e rilevante; quando il giudice di merito esclude la sua sussistenza e la doglianza non supera tale accertamento, la censura non è ammissibile in cassazione nei limiti prospettati.
- La motivazione per relationem è legittima quando richiama un atto valido del procedimento, ne recepisce consapevolmente le ragioni e consente all'interessato il controllo critico della decisione.
- Nel giudizio di ricettazione, la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene e della ricezione per profitto è sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità, se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- La riproposizione in memoria di motivi già integralmente dedotti nel ricorso, senza elementi nuovi, non è idonea a superare i rilievi di inammissibilità già ravvisabili nel ricorso principale.
Come è indicizzato
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