Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17046/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestandone il capo relativo all'associazione per delinquere: denunciava la violazione degli artt. 178, lett. b) e c) c.p.p., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, perché il capo di imputazione provvisorio non indicava la data di inizio dell'associazione. Questo, secondo il ricorrente, avrebbe compromesso il diritto di difesa, e inoltre la data di inizio non potrebbe essere desunta dal primo delitto fine, per la presunta autonomia tra reato associativo e reati fine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di un reato permanente come l'associazione per delinquere, la contestazione può conservare necessaria fluidità nelle indagini preliminari e che non è precluso al giudice dedurre l'esistenza e l'inizio del sodalizio dalla commissione dei reati fine e dalle loro modalità esecutive, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 'Cinalli'). La decisione impugnata aveva altresì individuato il momento di costituzione del clan (con riferimento a precedenti provvedimenti e agli eventi descritti a partire dal 25/02/2023) e aveva fissato la partecipazione del Cangiano alla data del primo delitto fine a lui contestato (8/07/2023). Per questi motivi il vizio denunciato non è stato ritenuto tale da ledere il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. b) e c) c.p.p.

    Riguarda il contenuto dell'atto di imputazione provvisorio; la Corte ha valutato che l'assenza della data di inizio non ha inciso sul diritto di difesa alla luce della natura permanente del reato e degli elementi descritti nella imputazione

  • art. 24 Cost.

    Tutela il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non fosse pregiudicato dall'omessa indicazione della data d'inizio dell'associazione, per i motivi motivazionali e probatori esposti

  • art. 6 CEDU

    Tutela il giusto processo; la Corte ha considerato compatibile con l'art. 6 CEDU la forma della contestazione, alla luce della possibilità di individuare temporalmente la partecipazione tramite i delitti fine e le modalità operative

  • Sez. U., n. 10 del 28/03/2001, "Cinalli" (Rv. 218376 - 01)

    Principio giurisprudenziale secondo cui l'esistenza dell'associazione può essere desunta dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive; la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio per dedurre la sussistenza e il momento di inizio del sodalizio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale citata in ordine agli adempimenti da svolgere in cancelleria a seguito della decisione; la Corte dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Per i reati permanenti (come l'associazione per delinquere) l'indicazione puntuale della data di inizio nel capo di imputazione provvisorio può essere meno stringente: il giudice può ricostruire il decorso temporale anche sulla base dei reati 'fine' e delle loro modalità
  • La giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza 'Cinalli') consente di inferire l'esistenza del vincolo associativo dalla ripetizione e dalle modalità dei reati commessi dai medesimi soggetti nell'ambito di un programma comune
  • L'assenza della data di costituzione dell'associazione nell'atto di imputazione non configura automaticamente una violazione del diritto di difesa se l'atto fornisce comunque elementi sufficienti per delimitare temporalmente e materialmente l'accusa
  • Se la difesa sostiene un concreto pregiudizio causato dall'omissione della data, deve dimostrare l'impossibilità reale di esercitare i mezzi di prova o di organizzare la difesa; altrimenti il vizio prospettato è verosimilmente inidoneo a determinare la nullità
  • Nelle misure cautelari, l'efficacia probatoria dei delitti fine e la dimostrazione dell'operatività del gruppo possono giustificare la misura anche quando la contestazione provvisoria non indica una data iniziale precisa
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva utile è contestare puntualmente la prova dell'adesione e della durata della partecipazione, chiedere chiarimenti e integrazioni sulle tempistiche probatorie e, se necessario, proporre questioni di diritto relative all'eventuale indefinitezza dell'imputazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.