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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34188/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP. I motivi dedotti sostenevano l'insufficienza degli indizi a fondare la partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), lamentando che la decisione si fondava su poche intercettazioni distribuite in cinque anni che dimostrerebbero al più mera frequentazione con Giuseppe Tasca; si evidenziava inoltre l'attività lavorativa del ricorrente, i rapporti commerciali con terzi e il consistente arco temporale intercorso (ultimo contatto 26/11/2020) quale elemento a favore dell'attenuazione della pericolosità. Si contestava altresì mancata valutazione critica degli atti e motivazione generica del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità, non sia consentita una nuova valutazione dei fatti salvo denuncia di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; ha constatato invece che il Tribunale del riesame aveva compiuto un esame autonomo degli elementi indiziari e aveva adeguatamente motivato la ritenuta intraneità del ricorrente al clan (ruolo di interlocutore per il reggente, confidenze ricevute, interessamento di esponenti storici per questioni familiari), nonché l'attualità delle esigenze cautelari alla luce della presunzione relativa di pericolo prevista per i reati di tipo mafioso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il provvedimento impugnato è rimasto confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di Cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione di tipo mafioso si valuta sulla base dello stabile inserimento e della "messa a disposizione" del soggetto; è sufficiente un apporto concreto, anche minimo ma riconoscibile, alla vita dell'associazione per ritenere la partecipazione a livello di gravità indiziaria.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Per i reati di associazione mafiosa sussiste una presunzione relativa di ricorrenza delle esigenze cautelari e la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione può essere superata solo con elementi certi e specifici che attestino l'attenuazione o la cessazione della pericolosità.

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il giudice della cautela deve svolgere una valutazione autonoma e motivata degli elementi probatori per ciascuna posizione; il richiamo ad atti precedenti è consentito purché il giudice spieghi la rilevanza degli elementi richiamati e non si limiti a formule stereotipate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso relativa alla disciplina delle misure cautelari e delle modalità di impugnazione; nella decisione viene valutata nella cornice generale del rispetto delle garanzie procedurali nella motivazione.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di censura dal ricorrente; la Corte ricorda che le censure di merito sulla ricostruzione fattuale non sono ammissibili in cassazione per le misure cautelari se non basate su specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali, applicata dalla Corte alla luce della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispone adempimenti di Cancelleria da eseguire a seguito della decisione; la Corte ha richiamato l'onere della Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

  • Legge n. 47/2015

    La riforma citata ha inciso sulla motivazione delle ordinanze cautelari, rafforzando l'obbligo di valutazione autonoma e la considerazione del tempo intercorso come elemento potenzialmente idoneo a escludere le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rinnovare la valutazione dei fatti.
  • Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) basta dimostrare, a livello di gravità indiziaria, uno stabile inserimento e un "apporto concreto" alla vita dell'associazione, anche minimo ma riconoscibile.
  • La motivazione del giudice della cautela può richiamare atti precedenti, purché compia un vaglio autonomo e spieghi la rilevanza degli elementi richiamati per ciascuna posizione.
  • La presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con elementi certi che dimostrino l'attenuazione della pericolosità; il mero decorso del tempo è rilevante solo se consistente e privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità.
  • Decisioni favorevoli riguardanti terzi non incidono automaticamente su una posizione personale: nuove pronunce vanno valutate case by case e motivate rispetto alla posizione dell'interessato.

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