Cassazione Penale, Ordinanza n. 00356/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riqualificato il fatto come tentativo di violenza privata, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione delle prove e la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 610 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse tale reato. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo un difetto di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su doglianze di merito, già esaminate e disattese con motivazione logica dalla corte territoriale, che aveva valorizzato il carattere reattivo e violento della condotta, non riconducibile a un mero intento di farsi giustizia da sé. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello, anche implicitamente, aveva escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando l'obiettiva gravità della condotta, non degenerata solo per il comportamento prudente della persona offesa. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato in combinazione con l'art. 610 c.p. per la riqualificazione del fatto come tentativo di violenza privata
fattispecie nella quale è stato riqualificato il fatto contestato; la condotta violenta è stata ritenuta integrante il tentativo di costringere altri a fare, tollerare o omettere qualcosa
esclusa la sua applicabilità in ragione dell'obiettiva gravità del fatto e della non minima offensività della condotta
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia logica e abbia già esaminato le stesse doglianze.
- La riqualificazione del fatto in tentativo di violenza privata può essere confermata quando la condotta violenta risulti finalizzata a reagire al comportamento altrui e ad incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa anche con motivazione implicita, purché dalla complessiva struttura argomentativa della decisione emerga la valutazione di concreta gravità del fatto e di non minima offensività.
- La mancata esplicitazione di una risposta ad una deduzione difensiva non determina vizio di motivazione se il suo rigetto risulta comunque incompatibile con l'impianto argomentativo complessivo della sentenza impugnata.
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