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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli per nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. In particolare è stato dedotto che la notificazione ai difensori costituiti è stata eseguita (ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.) solo il 2 maggio 2022 per l'udienza fissata il 13 maggio 2022, quindi senza rispettare il termine a comparire di venti giorni liberi previsto dall'art. 601, comma 3 c.p.p.; inoltre il rinvio all'udienza del 27 maggio 2022 non sarebbe stato disposto per sanare la nullità mediante rinnovazione della notificazione ma per consentire il deposito della requisitoria scritta della Procura Generale, e i difensori sono venuti a conoscenza dell'esito dell'udienza solo con una comunicazione del 28 maggio 2022. Tale vizio è stato dedotto come nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3 c.p.p., configurando una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato. Considerato che il rito era cartolare e i difensori hanno avuto conoscenza del fatto dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado, la nullità poteva essere dedotta con il ricorso per cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 485 cod. pen.

    Nel caso di specie la Corte d'appello aveva assolto gli imputati da questo reato perché il fatto non è più previsto come reato (abolizione del reato).

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte d'appello ha dichiarato estinto il reato di cui all'art. 416 c.p. (capo 1) in relazione agli accertamenti compiuti; la decisione è stata ribadita nei capi relativi alle imputazioni per l'organizzazione.

  • artt. 81, comma secondo; 110; 477; 482 cod. pen.

    Questi articoli sono quelli richiamati dalla Corte d'appello per rideterminare la pena in ordine ai reati ancora rilevanti rispetto a Marraffa (pena rideterminata in un anno di reclusione).

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa quale titolo di notificazione del decreto di citazione ai difensori; nel caso è stato contestato l'uso di tale modalità senza rispetto del termine utile a comparire.

  • art. 601, comma 3 c.p.p.

    Stabilisce il termine a comparire di venti giorni liberi prima dell'udienza; la sua inosservanza è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione fonte di nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata per dedurre la nullità processuale; la Corte ha ritenuto che la nullità invocata rientri nelle ipotesi di nullità generale riferibili all'intervento dell'imputato.

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte (procedimento svolto secondo le disposizioni di detto decreto).

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine a comparire di 20 giorni previsto dall'art. 601, comma 3 c.p.p. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato: se accertata, può determinare l'annullamento della sentenza di merito.
  • Se il rito è cartolare e i difensori vengono a conoscenza degli atti dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado, la nullità per carenza di notificazione può e deve essere dedotta in cassazione (non sempre è esperibile il rimedio in sede di appello laddove il vizio sia emerso tardivamente).
  • Il rinvio dell'udienza disposto per esigenze processuali diverse (es. deposito di requisitoria scritta) non sostituisce né sanifica automaticamente l'omessa o tardiva notificazione al difensore: la rinnovazione della notificazione è la misura idonea a sanare la nullità relativa ai termini a comparire.
  • La sussistenza della nullità deve essere verificata con accesso agli atti (data effettiva delle notificazioni, conoscenza dei difensori); in presenza di pregiudizio per la partecipazione della difesa, la Corte di cassazione tende a infliggere l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente le comunicazioni di udienza e, se la notificazione risulta inesatta o tardiva, farne immediata menzione e, se rilevabile solo dopo la deliberazione, valutare il ricorso per cassazione per la nullità processuale.

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