Cassazione Penale, Sentenza n. 29588/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/05/2024 che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in esecuzione di un mandato di arresto emesso dall'U.S. District Court (New York) per i reati indicati come mail fraud, money laundering e obstruction of justice. Il ricorrente ha dedotto: (1) mancata valutazione e motivazione sulla sussistenza del requisito della "doppia incriminazione" (la Corte si è limitata a richiamare i titoli di reato e le pene massime secondo l'ordinamento statunitense senza verificare l'equivalenza con l'ordinamento italiano); il difensore ha inoltre sostenuto che l'«obstruction of justice» potrebbe costituire, alla luce dell'ordinamento italiano, un auto-favoreggiamento personale non punibile; (2) carenza della motivazione circa il pericolo di fuga concreto e attuale, posto che la Corte di appello ha fondato la misura soltanto sul presunto mancato legame del ricorrente con il territorio italiano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: il requisito della "doppia incriminazione" è presupposto essenziale per l'estradizione ed è richiesto dall'art. 13, comma 2, cod. pen. e dall'art. II, commi 1 e 23 del Trattato di estradizione USA-Italia. La Corte ha rilevato l'assenza totale di motivazione sull'esistenza di tale requisito nell'ordinanza impugnata; perciò ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento limitatamente a detta questione. L'accoglimento del primo motivo ha reso non attuale il secondo motivo (sulla sussistenza del pericolo di fuga). Sono inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Impone il requisito della "doppia incriminazione" per l'estradizione; non richiede perfetta corrispondenza normativa ma che i fatti siano sanzionabili in entrambi gli ordinamenti.
art. II, commi 1 e 23 del Trattato di estradizione tra Stati Uniti d'America e Repubblica Italiana
Conferma la necessità della doppia incriminazione per procedere all'estradizione secondo il trattato bilaterale; vincola la valutazione del giudice italiano.
Norma richiamata in relazione all'applicazione della custodia cautelare in carcere in esecuzione di mandato di arresto estero; la sua applicazione richiede adeguata motivazione sui presupposti, ivi compreso il pericolo di fuga.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte di Cassazione; citata per gli adempimenti procedurali consequenziali all'annullamento.
Massime di principio
- La "doppia incriminazione" è un requisito essenziale per l'estradizione: il giudice deve valutare e motivare espressamente se i fatti contestati siano sanzionabili anche dall'ordinamento italiano; non è richiesta identità formale dei reati ma equivalenza di punibilità.
- La mera indicazione dei titoli di reato e delle pene previste nello Stato richiedente non è sufficiente: la Corte deve spiegare come le condotte si traducano, sotto il profilo materiale e giuridico, in fattispecie punibili in Italia.
- Se la motivazione sulla doppia incriminazione manca del tutto, l'ordinanza che dispone misure coercitive in vista dell'estradizione è annullabile e va rinviata per nuovo esame.
- Le argomentazioni difensive che evidenziano una possibile non punibilità della condotta nello Stato richiesto (es. trasformazione dell'«obstruction of justice» in fattispecie non punibile come auto-favoreggiamento) devono essere affrontate e valutate dal giudice di merito nella verifica della doppia incriminazione.
- La valutazione del pericolo di fuga richiede elementi concreti e attuali; l'accertamento meramente formale (es. assenza apparente di legami con il territorio) può non essere sufficiente se la questione principale (doppia incriminazione) non è adeguatamente motivata.
- Quando un motivo principale viene accolto (es. mancanza di doppia incriminazione), gli altri motivi divengono in genere non rilevanti e possono restare inesaminati fino al nuovo giudizio di merito.
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