Cassazione Civile, Ordinanza n. 18497/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Venezia. Il debitore esecutato ha chiesto la sospensione dell'esecuzione e ha contestato la competenza territoriale del giudice dell'esecuzione; il giudice ha rigettato sia l'istanza di sospensione sia l'eccezione di incompetenza. Contro tale ordinanza è stato proposto regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il provvedimento implicasse una decisione sulla competenza suscettibile di regolamento. Il resistente ha difeso la correttezza dell'ordinanza e la sua non impugnabilità con regolamento di competenza. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione reso nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva, con cui viene rigettata l'istanza di sospensione e affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale, non abbia autonoma forza decisoria sulla competenza. Ha quindi affermato che tale provvedimento è eventualmente censurabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, solo all'esito della fase di cognizione piena dell'opposizione, la decisione sulla competenza può essere impugnata con regolamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
visto l'art. 380 ter cod. proc. civ.
è richiamato per la trattazione camerale del procedimento e per le conclusioni del Pubblico Ministero sulla inammissibilità del regolamento.
Francesco Agostini ha depositato scritti difensivi, ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
è la norma processuale che consente il deposito di difese nel giudizio di regolamento di competenza.
il provvedimento del giudice dell’esecuzione, che doveva essere opposto, se del caso, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
il provvedimento del giudice dell'esecuzione, non essendo autonomamente impugnabile con regolamento di competenza, va eventualmente censurato con l'opposizione agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione e affronta incidentalmente l'eccezione di incompetenza territoriale non costituisce una decisione autonoma sulla competenza impugnabile con regolamento di competenza.
- Quando il giudice dell'esecuzione esercita poteri di gestione del processo esecutivo, i suoi provvedimenti vanno, se del caso, censurati con l'opposizione agli atti esecutivi e non con il regolamento di competenza.
- La vera e propria statuizione sulla competenza, rilevante ai fini del regolamento, è solo quella resa nella fase di cognizione piena che segue l'opposizione esecutiva, non il provvedimento sommario che precede tale fase.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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