Cassazione Penale, Sentenza n. 33882/2025 del 15/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto che, in qualità di giudice della riparazione, aveva respinto la sua domanda di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Manni ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte non avrebbe valutato correttamente le emergenze processuali e che non sussisteva colpa grave ostativa, atteso il suo definitivo proscioglimento e l'assenza di connivenza o coinvolgimento nelle attività illecite dei figli. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale aveva valutato correttamente, con autonomia del giudizio di riparazione, la sussistenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave. La motivazione ha ritenuto che specifici elementi probatori (intercettazioni in cui Manni, con il figlio, intimava ad un terzo di non interferire con le loro attività e la partecipazione a una riunione in cui si discuteva di traffici di droga e divisione di aree di spaccio) avessero creato l'apparenza di partecipazione a un sodalizio e quindi contribuito colposamente alla misura cautelare. È stato altresì precisato che pronunce intervenute in procedimenti distinti (es. sentenza n. 864/2024 del GIP) sono estranee al giudizio di riparazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Norma regolatrice della riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nel senso che il giudice della riparazione valuta autonomamente, secondo criteri civilistici e con parametro oggettivo (id quod plerumque accidit), se la condotta dell'interessato abbia costituito dolo o colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, anche quando tale condotta non integri reato penalmente sanzionabile.
Articolo che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oggetto dell'accusa per la quale Manni era stato detenuto; la Corte ha ritenuto che le condotte valutate avessero creato l'apparenza dell'esistenza di un sodalizio rilevante ai fini della misura cautelare, pur con successivo proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione esercita un giudizio autonomo rispetto al processo penale: può esaminare il materiale probatorio per stabilire, in termini ex ante e con parametro oggettivo, se la condotta del detenuto abbia creato l'apparenza di responsabilità e quindi ostacolato il diritto all'indennizzo.
- La 'colpa grave' ostativa all'indennizzo non coincide con la colpa penale: rileva la componente oggettiva della condotta e la sua prevedibilità secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, non la sussistenza di un reato accertato.
- Intercettazioni, partecipazione a riunioni e comportamenti percepibili come indicatori di contiguità al gruppo criminale possono legittimamente essere valutati come elementi idonei a escludere la riparazione, anche se nel processo penale l'imputato è stato prosciolto o assolto.
- Una pronuncia favorevole o un non luogo a procedere in procedure distinte non esclude automaticamente la possibilità che il giudice della riparazione trovi una condotta ostativa: il giudizio di riparazione è centrato sulla causalità e sull'apparenza prodotta dalla condotta rispetto all'intervento cautelare.
- Per evitare il rigetto della domanda di riparazione, il richiedente dovrebbe dimostrare, con riferimento al periodo antecedente alla misura, l'assenza di comportamenti oggettivamente idonei a far sorgere il sospetto di partecipazione a una associazione o a rendere prevedibile l'emissione di misure cautelari.
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