Cassazione Penale, Sentenza n. 41908/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli che ha confermato le condanne per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. I motivi di cassazione contestano, in particolare: (1) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219 legge fallimentare (cd. speciale tenuità del danno), con la censura che il valore dei beni distratti era modesto (piccolo supermercato familiare; beni acquistati da poco; stima arbitraria senza consulenza tecnica); (2) per Nardiello, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando disparità di trattamento rispetto a Veronica Izzo e l'assenza di precedenti penali e di segni di ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Sul punto della speciale tenuità, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito secondo cui i beni distratti (banchi, celle frigorifere, bilance, computer, ecc.), acquistati per lo più nel 2010 e sopravvissuti o acquistati dopo l'incendio, avevano un valore stimabile in diverse decine di migliaia di euro e quindi non rivestivano carattere di speciale tenuità. La valutazione era basata sulle risultanze istruttorie (deposizione del teste Guarnieri) e non risultava censurata nella specifica misura. Quanto alle attenuanti generiche di Nardiello, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di merito di negarne la massima estensione, posto che il giudice ha correttamente valorizzato la gravità della condotta e il ruolo di Nardiello quale principale corresponsabile (amministratore formale che ha consentito il transito dei beni). La scelta di non confessare o il silenzio non costituiscono di per sé motivo automatico di esclusione delle attenuanti, ma in assenza di elementi positivi idonei a dimostrare ravvedimento il giudice di merito può legittimamente negare la riduzione. La Cassazione ha condannato i ricorrenti alle spese e ha rigettato i ricorsi.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare), art. 219
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno va valutata con riferimento all'entità della diminuzione patrimoniale dovuta alla condotta dolosa (valore dei beni distratti) e non all'ammontare del passivo fallimentare; il giudice di merito può basarsi sulle risultanze istruttorie anche in assenza di una stima tecnica formale, a condizione che la valutazione non sia manifestamente illogica.
Riconoscimento delle circostanze attenuanti (già concesse in parte a Nardiello ma contestata l'entità della riduzione); la loro misura è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in base agli elementi fattuali.
Criteri e modalità per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la gravità del fatto e il ruolo dell'imputato sono elementi rilevanti e giustificano la negazione o la limitazione delle attenuanti nella valutazione del giudice di merito.
Principi generali sulla determinazione della pena; la scelta del giudice di merito nella fascia medio-bassa dell'epoca edittale rientra nell'ampio potere discrezionale non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limitazioni e modalità di riassunto dei motivi nei ricorsi per cassazione (richiamato per la sintesi dei motivi presentati).
Codice di procedura penale, art. 616
Disciplina della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La speciale tenuità del danno (art. 219 legge fallimentare) si valuta in relazione alla diminuzione patrimoniale effettivamente causata dalla condotta dolosa (valore dei beni distratti), non in rapporto al totale del passivo fallimentare.
- Il giudice di merito può motivare sulla non tenuità anche sulla base di elementi istruttori (testimonianze, documentazione) senza necessariamente avvalersi di una consulenza tecnica, purché la valutazione non appaia manifestamente illogica o arbitraria.
- La determinazione della misura delle attenuanti generiche e della pena è rimessa a discrezione del giudice di merito: la Cassazione sindaca la legittimità della motivazione ma non sostituisce la valutazione di merito se adeguatamente argomentata.
- Il ruolo concreto dell'imputato (es. amministratore formale che ha agevolato la distrazione) e la gravità della condotta sono elementi che possono legittimamente escludere o limitare l'applicazione delle attenuanti generiche.
- Il silenzio o la mancata confessione non sono di per sé ostativi al riconoscimento delle attenuanti, ma l'assenza di elementi che dimostrino un ravvedimento sincero può legittimare il giudice a non attribuire benefici attenuanti nella massima estensione.
- In caso di apparente disparità di trattamento fra coimputati, occorre verificare circostanze personali e di fatto rilevanti (ruolo, responsabilità, comportamento processuale, età, precedenti) che giustifichino differenze nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Testo integrale
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