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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44389/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 19/04/2021: Marcello Lofiego Raco contestava la qualificazione come "cosa mobile/energia" (art. 624, comma 2, c.p.) della banda/connessione internet alla quale aveva avuto accesso abusivamente collegando un cavo al box telefonico della vittima; Francesco Polidori denunciava la mancata esclusione della recidiva, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato elementi favorevoli (comportamento dopo il fatto, adesione alla perquisizione, scelta del rito abbreviato, giovane età, possibile continuazione di precedenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Lofiego Raco quanto al capo b) relativo al presunto furto della connessione internet: ha annullato con rinvio la parte di sentenza relativa a tale reato e ha disposto che altra sezione della Corte d'appello di Torino riesamini se la connessione carpita possa rientrare nella nozione di "energia" ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p. Il ricorso di Polidori è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo di appello relativo alla recidiva; per l'inammissibilità di Polidori la Cassazione lo ha condannato alle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La richiesta del Procuratore Generale di riqualificazione nei reati di cui agli artt. 617-quinquies e 615-ter è stata disattesa dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (comma 2)

    La nozione di "energia" suscettibile di appropriazione è limitata alle energie captabili, impiegabili e valutabili economicamente (misurabili in denaro), non a flussi che si propagano e non possono essere immagazzinati; pertanto va valutata tecnicamente la riconducibilità della connessione internet a tale nozione

  • art. 615-ter cod. pen.

    La norma tutela il domicilio informatico e le intrusioni nel suo ambito virtuale: non si applica alle semplici connessioni sfruttate tramite collegamento fisico alla linea di un privato se non sussiste un'intrusione nel domicilio informatico della vittima

  • art. 617-quinquies cod. pen.

    Tutela la libertà e segretezza delle comunicazioni; non è applicabile se non vi è stata violazione della segretezza delle comunicazioni nel caso concreto

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Il riconoscimento della recidiva richiede valutazione motivata degli indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (natura dei reati, tipo di devianza, qualità dei comportamenti, margine di offensività, distanza temporale, omogeneità, occasionalità della ricaduta); elementi come adesione alla perquisizione, scelta del rito o giovane età non sono in sé idonei a escludere la recidiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile comminazione di una somma alla Cassa delle ammende per il ricorrente la cui impugnazione risulti inammissibile e di colpa

Massime di principio

  • La qualificazione della connessione internet come "cosa mobile" o "energia" appropriabile ai fini del reato di furto richiede un accertamento tecnico-giuridico: va valutata se il flusso sia captabile, immagazzinabile o economicamente misurabile; quando tali caratteristiche mancano, l'ipotesi di furto è problematica.
  • Le norme introdotte per proteggere l'ambiente informatico (art. 615-ter) e la segretezza delle comunicazioni (art. 617-quinquies) tutelano rispettivamente il "domicilio informatico" e la segretezza delle comunicazioni: non vanno automaticamente invocate per ogni abuso di connessione fisica alla rete privata di un terzo; occorre verificare l'esistenza di intrusione nei dati o violazione della segretezza.
  • La riqualificazione in sede di Cassazione (es. proposta dal P.G.) non viene accolta se la fattispecie di fatto non rientra nella tutela prevista dalla norma postulata; il giudice di legittimità controlla la corrispondenza tra fatto e categoria normativa.
  • Nel contestare il riconoscimento della recidiva è necessario fornire una motivazione dettagliata e riferita agli indici giurisprudenziali consolidati: elementi meramente favorevoli o di ordine procedurale (es. scelta del rito abbreviato) non sono idonei a dimostrare l'inesistenza della recidiva.
  • Un ricorso privo di argomentazioni fondate sulla legge o sulla motivazione del fatto può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); quindi va valutato criticamente il profilo di ammissibilità e la robustezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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