Cassazione Penale, Sentenza n. 43934/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 26/09/2016 (irrev. 15/06/2017, sentenza "sub 2") e ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso la revoca della sospensione concessa con la sentenza del 15/02/2019 (irrev. 16/10/2019, "sub 3"). I motivi dedotti in cassazione sono: (1) violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avverso la revoca relativa alla sentenza sub 3; (2) violazione dell'art. 168, comma 3, c.p., con riferimento all'art. 164, comma 4, c.p., contestando la fondatezza della causa di revoca della sospensione condizionale sulla base del cumulo delle pene tra le diverse condanne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la revoca della sospensione condizionale relativa alla sentenza sub 2 ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p., ritenendo che la sospensione fosse stata concessa in violazione del limite previsto dall'art. 164, comma quarto, e dall'art. 163 c.p. (il cumulo delle pene delle sentenze sub 1 e sub 2 eccede i limiti consentiti anche considerando la minore età al tempo dei fatti). Quanto alla sentenza sub 3, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di revoca impugnata non fosse appellabile con opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., per cui il GIP ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione; solo il ricorso per cassazione era esperibile. L'ordine di esecuzione sul cumulo delle pene è stato quindi confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per responsabilità nell'impugnazione.
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena anche quando essa sia stata concessa in violazione delle condizioni previste dall'art. 164; la revoca è legittima se sussiste la causa ostativa (ad esempio il superamento dei limiti di cumulo delle pene)
La sospensione condizionale può essere concessa nonostante una precedente condanna, purché la pena da infliggere cumulata con la precedente non superi i limiti dell'art. 163; la corte ha ritenuto che nel caso concreto la sospensione era stata concessa in violazione di questa prescrizione
Fissa i limiti di pena per la concessione della sospensione condizionale; il superamento di tali limiti, dopo il cumulo, impedisce la legittima concessione del beneficio e giustifica la revoca ex art. 168
Riguarda gli effetti del giudicato esecutivo e l'impugnabilità: la difesa aveva invocato tale norma ma la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione non fosse basata sul giudicato esecutivo ex art. 666, comma 2, bensì sulla non impugnabilità con opposizione ex art. 667, comma 4
Stabilisce i casi in cui è esperibile l'opposizione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha spiegato che l'ordinanza impugnata non era un provvedimento 'de plano' impugnabile con opposizione ex art. 667, comma 4, per cui l'opposizione è stata dichiarata inammissibile
Norma procedurale relativa alla riserva di deliberazione: citata nel procedimento per riservare la decisione all'udienza collegiale
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è stata concessa pur essendovi una precedente condanna, è necessario verificare il cumulo delle pene rispetto ai limiti di legge (art. 163 e art. 164); in caso di superamento dei limiti, il beneficio può essere revocato ex art. 168, anche in sede esecutiva
- La revoca della sospensione per violazione delle condizioni di concessione è un controllo di legittimità del provvedimento originario e non può essere elusa con argomenti meramente soggettivi (es. età) se il cumulo delle pene supera i limiti previsti dalla norma
- Non tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono impugnabili con opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.; occorre accertare se il provvedimento sia un atto 'de plano' impugnabile con opposizione o se l'unico rimedio sia il ricorso per cassazione
- Prima di proporre impugnazioni, valutare attentamente la sussistenza del mezzo processuale esperibile (opposizione vs ricorso per cassazione) per evitare inammissibilità e conseguenti condanne per spese e ammende
- Le contestazioni fondate su questioni di fatto (es. valutazione dell'entità del cumulo) difficilmente prevalgono in cassazione se il giudice dell'esecuzione ha fatto una corretta valutazione giuridica e di fatto del superamento dei limiti
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