Cassazione Penale, Sentenza n. 25657/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge, in particolare mancanza di motivazione sul "periculum in mora" ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen.; si contestava che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non avesse spiegato le ragioni che rendessero necessaria l'anticipazione della misura rispetto alla definizione del giudizio, richiamando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella sentenza "Ellade" (Sez. U. n. 36959/2021).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha affermato che i principi di Ellade (obbligo di motivazione anche sul periculum in mora) si applicano ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente adottati ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ivi compresi quelli disposti in base all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e all'art. 648-quater c.p. e, pertanto, il decreto genetico relativo ai capi A), B), C) e D) è viziato per mancata motivazione sul periculum e il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullarlo. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro limitatamente ai capi A)-D) e ha disposto la restituzione di quanto in sequestro fino a 304.559,00 euro. Quanto al sequestro relativo al capo E) (valore 25.000 euro), la Cassazione ha ritenuto corretta l'adozione del sequestro ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. (relativo a reati contro la PA) e ha respinto il ricorso in relazione a quel capo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come disciplina dell'obbligo motivazionale; la questione centrale era l'assenza della motivazione in ordine al periculum in mora.
art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Norma applicata ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex art. 240 c.p.; la Corte ha stabilito che, per i sequestri disposti con questo comma, sussiste l'obbligo di motivazione anche sul periculum in mora (seguendo le Sezioni Unite, sentenza Ellade).
art. 321, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma speciale relativa ai sequestri funzionali alla confisca per reati contro la pubblica amministrazione; secondo la giurisprudenza citata (Sez. 6 Grandis) e la Corte, per questa ipotesi è sufficiente la fumus del reato e la confiscabilità del bene, senza ulteriore motivazione sul periculum in mora.
Disciplina della confisca; i sequestri preventivi finalizzati alla confisca di cui all'art. 240 richiedono motivazione sul periculum quando adottati ex art. 321, comma 2.
Base normativa per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei reati tributari; la Corte ha ritenuto applicabili i principi di Ellade anche a sequestri effettuati in base a questa norma quando eseguiti con art. 321, comma 2 c.p.p.
Norma relativa alla confisca per equivalente per reati patrimoniali (riconducibile al sequestro ex art. 321, comma 2); soggetta, secondo la Corte, all'obbligo motivazionale sul periculum se il sequestro è adottato con art. 321, comma 2.
Reato contestato (riconducibile al capo D); il sequestro per equivalente è stato disposto anche con riferimento a tale fattispecie.
Reato contestato (capo E); il relativo sequestro è stato inquadrato, in sostanza, nella disciplina speciale legata ai delitti contro la pubblica amministrazione e quindi nel regime dell'art. 321, comma 2-bis.
Sez. U. n. 36959/2021 (sent. "Ellade")
Principio: il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. deve contenere la concisa motivazione anche sul periculum in mora, da rapportare all'esigenza anticipatoria della confisca; l'onere motivazionale può variare secondo la natura del bene ma non può essere del tutto omesso.
Sez. 6, n. 12513/2022 (sent. "Grandis")
Ha precisato che per i sequestri ex art. 322-ter/322-ter collegati ai delitti contro la PA (art. 321, comma 2-bis) è sufficiente la confiscabilità del bene quando sussista il fumus dei delitti contro la pubblica amministrazione, senza l'obbligo di una specifica motivazione sul periculum in mora.
Sez. U. n. 18954/2016 (Capasso)
Ha stabilito che, nel procedimento di riesame, il tribunale deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene una autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento; il riesame non può integrare carenze motivazionali che fondano il provvedimento originario.
Massime di principio
- Se il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è adottato ex art. 321, comma 2 c.p.p., il provvedimento deve contenere una motivazione anche sul "periculum in mora" collegata all'esigenza anticipatoria della confisca; la mancanza di tale motivazione è causa di annullamento.
- I sequestri disposti in forza di norme speciali che si eseguono con art. 321, comma 2 (es. art. 12-bis d.lgs. 74/2000, art. 648-quater c.p.) rientrano nel principio di Ellade e richiedono adeguata motivazione sul periculum.
- Per i sequestri adottati ex art. 321, comma 2-bis (provvedimenti obbligatori/ speciali per reati contro la pubblica amministrazione), la giurisprudenza ritiene sufficiente la dimostrazione del fumus del reato e della confiscabilità del bene, senza una motivazione dettagliata sul periculum in mora.
- In sede di riesame il Tribunale non può sanare una carenza motivazionale essenziale del provvedimento di sequestro: se la motivazione manca o è insufficiente, il riesame deve annullare il decreto impugnato.
- Nella pratica difensiva, verificare sempre quale norma è stata esplicitamente invocata per il sequestro (art. 321, comma 2 vs 2-bis) e, se applicabile il comma 2, contestare l'assenza o l'insufficienza della motivazione sul periculum in mora chiedendo l'annullamento e la restituzione dei beni/valori.
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