Sentenza n. 927/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 11264 del 8.11.2024, notificata ai ricorrenti in data 3.12.2024 e avente ad oggetto: "Strada vicinale in località Barge - eventi atmosferici del mese di ottobre - interventi urgenti di sistemazione. Deliberazione della G.C. n. 78 del 10.11.2020. Nota del Comune prot. n. 7184 del 19.7.2024. Nota Comune prot. n. 7191 del 19.7.2024" nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che ingiungeva ai proprietari frontisti di comunicare entro quindici giorni l'esecuzione di interventi urgenti di livellamento e sistemazione della strada vicinale, preannunciando l'intervento diretto del Comune con rivalsa delle spese
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale deducendo la violazione dei principi generali in materia di strade pubbliche e degli artt. 2, comma 6, lett. d), e 14, comma 4, del d.lgs. 285/1992, nonché eccesso di potere per contraddittorietà. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 14, comma 4, del Codice della strada, dei principi di buona fede, imparzialità, buon andamento, pubblicità, trasparenza, efficacia, economicità, ragionevolezza e proporzionalità, oltre a illogicità, manifesta irragionevolezza, genericità e contraddittorietà della condotta comunale. La controversia riguardava un tratto intermedio di una strada vicinale di circa 650 metri, soggetta da tempo immemorabile a pubblico transito, rispetto alla quale il Comune aveva eseguito interventi sui tratti estremi e, nel 2020, aveva deliberato lavori urgenti sul tratto intermedio. Nel 2024 il Comune aveva invece imposto ai proprietari frontisti di provvedere agli interventi, prospettando in difetto l'esecuzione d'ufficio con rivalsa. Nel corso del giudizio il Comune ha eseguito direttamente i lavori. I ricorrenti hanno quindi chiesto anche l'accertamento dell'obbligo comunale di manutenzione della strada e della relativa qualificazione giuridica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento dell'ordinanza. Ha escluso che l'atto fosse originariamente privo di lesività: l'ordinanza, infatti, imponeva attività entro un termine e minacciava conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, presentando un contenuto ordinatorio. Tuttavia, poiché il Comune aveva successivamente eseguito direttamente i lavori, l'ordine aveva perso efficacia e non residuava un'utilità concreta nell'eventuale annullamento. Il Collegio ha ritenuto che la richiesta, rimodulata dai ricorrenti, di accertare in via principale la natura pubblica o privata della strada e l'obbligo di manutenzione costituisse una domanda autonoma di accertamento di diritti di proprietà o di servitù. Tale accertamento spetta al giudice ordinario, poiché riguarda diritti soggettivi; il giudice amministrativo avrebbe potuto esaminare la questione soltanto incidentalmente, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., ove fosse stata funzionale alla decisione su un atto amministrativo ancora efficace e impugnabile. Anche l'eventuale rivalsa del Comune sui costi dei lavori è stata qualificata come controversia patrimoniale non autoritativa, il cui esame presuppone l'accertamento della proprietà dell'area e dei diritti di uso pubblico. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e della condotta non univoca dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, lett. d), d.lgs. 285/1992
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla qualificazione della strada e alla disciplina delle strade soggette a pubblico transito; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, poiché ha dichiarato improcedibile l'impugnazione.
art. 14, comma 4, d.lgs. 285/1992
Norma invocata dai ricorrenti in materia di manutenzione e gestione della strada; il TAR non ne ha definito l'applicazione sostanziale per sopravvenuta carenza di interesse.
Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, questioni relative a diritti soggettivi quando siano necessarie per decidere una controversia rientrante nella sua giurisdizione; non consente invece di pronunciare autonomamente sull'accertamento della proprietà o di diritti di uso pubblico.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue direttamente i lavori oggetto di un'ordinanza che imponeva ai privati di provvedervi, l'ordine perde efficacia e la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nonostante l'originaria lesività dell'atto.
- Un provvedimento che impone al destinatario l'esecuzione di attività entro un termine e preannuncia conseguenze sfavorevoli in caso di inadempimento ha contenuto ordinatorio e lesivo e non può essere qualificato, per ciò solo, come atto meramente interlocutorio.
- Il giudice amministrativo può esaminare incidentalmente questioni relative alla proprietà o all'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada soltanto se tale esame è funzionale alla decisione su una domanda rientrante nella sua giurisdizione e senza efficacia di giudicato; quando l'accertamento dei diritti soggettivi costituisce l'oggetto principale della domanda, la controversia spetta al giudice ordinario.
- La pretesa di rivalsa del Comune per le spese sostenute per lavori su una strada vicinale costituisce, in quanto controversia patrimoniale non autoritativa, una questione da definire davanti al giudice ordinario, previa individuazione della proprietà dell'area e dell'eventuale esistenza di diritti di uso pubblico.
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