Cassazione Penale, Sentenza n. 03593/2026 del 28/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli contestando: 1) la confisca di un immobile sede dell'attività illecita, poiché l'immobile era in comproprietà con i fratelli, estranei al reato; deduceva violazione di legge per la presunta inversione dell'onere della prova a carico dei terzi e lamentava la mancata valutazione della proporzionalità ed eventuale eccessività della misura patrimoniale (confisca dell'intero immobile, anche porzioni ad uso abitativo), rispetto alla natura e all'entità dell'attività illecita; 2) la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato l'incensuratezza, la sospensione condizionale già goduta e il limitato disvalore della condotta e non ha motivato sufficientemente il diniego della richiesta di contenimento della pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le questioni riguardanti la posizione dei comproprietari (onere della prova circa estraneità e inconsapevolezza) siano di interesse esclusivo dei terzi e non dell'imputato, e quindi il motivo è inammissibile per carenza di interesse; ha inoltre richiamato il principio secondo cui i comproprietari devono dimostrare la loro estraneità e l'assenza di prevedibilità e vigilanza (art. 474-bis, comma 3 c.p.) e ha confermato la confisca obbligatoria degli immobili utilizzati per la detenzione o deposito di merci contraffatte. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione richiamando l'irrelevanza dell'incensuratezza da sola (art. 62-bis c.p.), la stabilità e la gravità della condotta, e il consistente quantitativo di prodotti contraffatti; la motivazione sulla congruità della pena è risultata sufficiente, specie trattandosi di pena non distante dai minimi edittali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
I reati ambientali inizialmente richiamati (artt. 269 e 279 d.lgs. 152/2006) sono stati considerati nella sentenza di merito, con estinzione per prescrizione per le fattispecie indicate.
Norma relativa alla detenzione e messa in vendita di prodotti con segni falsi; la condotta contestata è stata ricondotta a questa fattispecie e considerata ai fini della confisca e della determinazione della pena.
Art. relativo al ricettazione; in combinazione con l'art. 474 è stata valutata la gravità complessiva della condotta contestata all'imputato.
Richiamato per l'onere in capo ai comproprietari dell'immobile confiscato: i terzi devono dimostrare la loro estraneità, l'imprevedibilità dell'uso illecito e l'adempimento degli obblighi di vigilanza nella misura possibile.
La semplice incensuratezza non costituisce di per sé motivo sufficiente per concedere le circostanze attenuanti generiche; il giudice può negarle se emergono elementi negativi rilevanti.
Criteri di determinazione della pena (art. 133) e limiti della pena (art. 132) richiamati: la Corte d'appello ha motivato la dosimetria richiamando capacità a delinquere e gravità degli addebiti come criteri applicati.
Sull'obbligo motivazionale nelle decisioni di merito: la Corte ha ritenuto assolto l'onere motivazionale anche con formule sintetiche quando la pena non discosta eccessivamente dai minimi edittali.
Norma che disciplina le consequenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare ammende anche quando non vi sia colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; utilizzata come fondamento per il versamento equitativo alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Solo le parti che vantano un interesse diretto possono impugnare specifiche misure che incidono sui diritti di terzi: questioni attinenti alla posizione di comproprietari estranei devono essere sollevate da questi ultimi, non dall'imputato.
- Per gli immobili utilizzati per la detenzione o il deposito di merci contraffatte la confisca è obbligatoria; i comproprietari che intendano sottrarre i loro diritti devono dimostrare l'estraneità, l'imprevedibilità dell'uso illecito e l'adempimento degli obblighi di vigilanza nella misura in cui potevano esercitarla (art. 474-bis, c.3 c.p.).
- La valutazione della proporzionalità di una confisca può essere rilevante, ma la relativa censura è ammissibile solo da chi ha interesse; la mera deduzione generica di eccesso non convince se non adeguatamente provata o prospettata dai diretti interessati.
- L'incensuratezza, da sola, non giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): il giudice può negare il beneficio facendo riferimento ad elementi negativi della personalità o della gravità della condotta.
- La motivazione della pena è adeguata anche in forma sintetica quando la pena inflitta non si discosta significativamente dai minimi edittali; è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e agli elementi ritenuti decisivi dal giudice.
- Chi impugna in cassazione deve avere interesse e formulare censure pertinenti; motivi che riguardano posizioni di terzi o sono generici circa la discrezionalità del giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende se non risulta che l'inammissibilità sia stata determinata da colpa nella determinazione della causa.
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