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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13023/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 maggio 2024. Dal testo emerge che il motivo di doglianza investiva, in sostanza, la motivazione sul trattamento sanzionatorio: il ricorrente sosteneva che la sentenza non fosse adeguatamente motivata in punto di pena. La Corte osserva invece che la motivazione era sufficiente, perché dopo una articolata illustrazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato, alle pagine indicate, la sentenza impugnata spiegava anche il trattamento sanzionatorio alle pagine successive, nell'ambito di una pena già ridotta. La censura è quindi ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva indicato l'elemento ritenuto prevalente ai fini della commisurazione della pena, senza necessità di una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione sul punto della pena fosse adeguata e conforme al principio secondo cui, ai fini dell'obbligo motivazionale sulla misura della pena, è sufficiente l'indicazione dell'elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p., non essendo richiesta una disamina analitica di tutti gli elementi prospettati dalle parti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro della commisurazione della pena; per soddisfare l'obbligo di motivazione è sufficiente indicare l'elemento ritenuto prevalente e di dominante rilievo, senza analisi di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di commisurazione della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice indichi, in modo comprensibile, l'elemento o gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza dover esaminare analiticamente ogni singola circostanza dedotta dalle parti.
  • La censura di difetto di motivazione sulla pena è inammissibile se la sentenza di merito dà conto del percorso argomentativo seguito per la determinazione del trattamento sanzionatorio e tale percorso consente di comprendere le ragioni della scelta operata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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