Cassazione Civile, Ordinanza n. 23974/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico affidato a un'ATI per la progettazione esecutiva e realizzazione di opere ferroviarie. La mandataria dell'ATI aveva promosso arbitrato contro una delle mandanti, chiedendo il rimborso della quota di oneri e maggiori costi sostenuti nell'esecuzione dell'appalto, oltre a rimborsi di garanzie e oneri finanziari. Il collegio arbitrale aveva accolto la domanda e condannato la mandante al pagamento delle somme liquidate. La soccombente aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, deducendo, tra l'altro, incompetenza territoriale degli arbitri, nullità della costituzione del collegio per vizio della notificazione dell'atto introduttivo e dell'invito alla nomina dell'arbitro, erronea interpretazione delle clausole del rapporto interno tra imprese, questioni di litisconsorzio necessario e vizi della CTU e della motivazione. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione la ricorrente ha riproposto sei motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento arbitrale e sull'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che tale eccezione fosse stata ritualmente proposta; 2) nullità della costituzione del collegio e del lodo per vizio di notifica dell'atto di introduzione del giudizio arbitrale e dell'invito a nominare l'arbitro, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 3) erronea interpretazione delle clausole statutarie del consorzio/ATI; 4) nullità della sentenza per confusione tra le prospettazioni delle parti e quanto deciso in arbitri; 5) omessa considerazione della necessaria partecipazione di altre imprese e del fallimento della società consortile; 6) nullità del lodo per asserita inutilizzabilità della CTU e carenza di prova sui crediti riconosciuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo colpito dal motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, in tema di arbitrato, quando l'invito alla nomina degli arbitri sia stato reso noto senza il rispetto delle forme della notificazione civile, il giudice deve verificare non solo l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di designare il proprio arbitro. Non è sufficiente la sola prova della conoscenza se, al momento in cui essa matura, la nomina sostitutiva da parte del Presidente del Tribunale sia già avvenuta o la facoltà di scelta sia altrimenti preclusa.
Norme richiamate
richiamato tra le norme invocate nei motivi sul procedimento arbitrale e sulla decisione di merito
richiamato in relazione all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale
richiamato sia per i motivi di impugnazione del lodo sia come parametro del sindacato sulla nullità
disciplina la nomina degli arbitri da parte delle parti e il meccanismo sostitutivo del Presidente del Tribunale in caso di inerzia; la Corte ne valorizza la funzione nel garantire il diritto di scelta dell'arbitro
richiamato per valutare la validità della notificazione all'ente e le relative irregolarità
la costituzione in giudizio sana la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale/arbitrale, ma non basta di per sé a conservare il diritto alla nomina dell'arbitro se non vi è stato tempo utile per esercitarlo
richiamato per affermare il principio di libertà delle forme nella comunicazione dell'invito alla nomina dell'arbitro
richiamato tra le norme invocate nel terzo motivo
richiamato tra le norme invocate nel terzo motivo
richiamato tra le norme invocate nel terzo motivo
richiamato nel quarto motivo per asserita nullità della motivazione
richiamato nel quarto motivo in tema di nullità della sentenza
richiamato nel quarto motivo
art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato nel quarto motivo in relazione al rapporto di appalto pubblico e ai poteri/legittimazione nell'ATI
art. 23 della scrittura privata del 12/01/2006
clausola compromissoria e disciplina della nomina degli arbitri richiamata nei motivi del ricorso
art. 27 dell'atto costitutivo del 20/12/2006
invocato come fonte di regole interne per la composizione delle controversie tra le imprese del consorzio
art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato con riferimento al concordato/alle vicende della società poi subentrata nel contraddittorio
richiamato in relazione agli interessi e agli oneri finanziari liquidati
Massime di principio
- Nel procedimento arbitrale, la verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito alla nomina degli arbitri non può limitarsi alla mera conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ma deve accertare che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo del diritto di designazione.
- La sanatoria della nullità della notificazione dell'atto introduttivo, derivante dalla costituzione del destinatario, opera per l'instaurazione del rapporto processuale/arbitrale, ma non preserva automaticamente tutte le facoltà già compromesse dal vizio, in particolare il diritto di nominare il proprio arbitro.
- Nel sistema dell'arbitrato, la nomina dell'arbitro da parte della parte invitata costituisce al tempo stesso esercizio di un diritto e adempimento di un obbligo contrattuale; per questo, l'inosservanza delle regole sulla nomina può incidere sulla validità della costituzione del collegio e riflettersi sul lodo impugnabile.
- Quando la clausola compromissoria o la convenzione di arbitrato non prevedano forme speciali, l'invito alla nomina degli arbitri può essere comunicato con forme equipollenti, ma resta necessario che il mezzo prescelto garantisca la tempestiva possibilità di esercitare la scelta dell'arbitro.
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