Cassazione Penale, Ordinanza n. 04399/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello emessa in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il ricorso non contestava vizi sulla formazione del consenso al concordato, né un contenuto difforme della decisione rispetto a quanto concordato, né profili di illegalità della pena; la doglianza riguardava invece la misura della pena concordata e una asserita violazione dell'art. 133 c.p. in termini del tutto generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., siano proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale, o al contenuto della decisione del giudice in quanto difforme rispetto all'accordo; restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché quelle sulla determinazione della pena se non si traducono in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso lamentava solo la pena concordata e, in modo generico, la violazione dell'art. 133 c.p., senza dedurre un profilo di illegalità, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza emessa in appello a seguito di concordato tra le parti; il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
Le condizioni per il proscioglimento immediato non possono essere oggetto di doglianza nel ricorso avverso la sentenza di concordato in appello, secondo la ricostruzione accolta nella decisione.
La generica deduzione della violazione dei criteri di commisurazione della pena non è sufficiente a superare la preclusione del ricorso avverso la pena concordata, in assenza di un'allegazione di illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di concordato in appello sono proponibili in cassazione soltanto censure inerenti alla validità del negozio processuale e alla corrispondenza tra accordo delle parti e decisione del giudice; non è consentito rimettere in discussione i motivi rinunciati.
- La disciplina del concordato in appello limita il sindacato di legittimità sulla determinazione della pena: la pena concordata non è contestabile per il solo fatto di essere ritenuta eccessiva o non correttamente motivata, salvo che sia denunciata una illegalità della sanzione.
- La mancata deduzione di un vizio specifico relativo alla formazione del consenso o a un contenuto difforme della sentenza comporta l'inammissibilità del ricorso proposto contro la decisione resa ex art. 599-bis c.p.p.
- In presenza di accordo processuale validamente concluso e recepito in sentenza, il controllo della Corte di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla congruità della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
Come è indicizzato
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