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Sentenza

Sentenza del 22/03/2018 n. 1245 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nupi S.p.a. aveva chiesto il rimborso di 64.500 euro di imposta di registro versata nel 2013 su contratti di locazione e sublocazione di immobili strumentali assoggettati a IVA, contestando il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che l'imposta di registro fosse legittimamente dovuta, in quanto il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non esclude l'imposizione proporzionale sulle locazioni di immobili strumentali. La contribuente aveva inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello notificato tramite PEC, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto in modalità cartacea.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello telematico, ritenendo che l'obbligo di proseguire con modalità telematiche riguardi la parte che abbia utilizzato tali modalità nel primo grado. Nel merito, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e confermato la legittimità del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. È stata quindi riconosciuta come dovuta l'imposta di registro sulle locazioni di immobili strumentali, anche se assoggettate a IVA. Nupi S.p.a. è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi 4.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Articolo 401 della Direttiva 2006/112/CE

    Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

    La norma consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte di registro, purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari e non comportino formalità connesse al passaggio di frontiere. Secondo la Commissione, l'imposta di registro sulle locazioni di immobili strumentali rientra in tale facoltà.

  • Articolo 40, comma 1-bis, del D.P.R. 131/1986

    Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, n. 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

    La disposizione prevede espressamente l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sulle locazioni di immobili strumentali anche quando le operazioni sono soggette a IVA.

  • Articolo 10, primo comma, n. 8, del D.P.R. 633/1972

    È richiamato quale base normativa per l'assoggettamento a IVA delle locazioni di immobili strumentali; tale assoggettamento non esclude, secondo la sentenza, l'applicazione dell'imposta di registro prevista dall'articolo 40, comma 1-bis, del D.P.R. 131/1986.

  • Articolo 2, comma 3, del Decreto MEF n. 163/2013

    L'obbligo di proseguire il giudizio con modalità telematiche per l'intero grado e per l'appello grava sulla parte che abbia utilizzato le modalità telematiche per la notifica e il deposito del ricorso introduttivo; non impedisce, invece, all'altra parte di proporre l'appello telematicamente quando il primo grado sia stato introdotto in forma cartacea.

  • Articolo 35, comma 10, lettera b), del D.L. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006

    La disposizione ha introdotto nell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986 il comma 1-bis, stabilendo l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro delle locazioni di immobili strumentali anche quando soggette a IVA.

Massime di principio

  • In materia di locazioni di immobili strumentali, l'assoggettamento a IVA non esclude automaticamente l'imposta proporzionale di registro: occorre verificare la disciplina speciale dell'articolo 40, comma 1-bis, del D.P.R. 131/1986.
  • Il principio di alternatività IVA-imposta di registro non va interpretato in modo assoluto; può subire deroghe previste espressamente dalla legge per specifiche operazioni, come le locazioni di immobili strumentali.
  • La compatibilità dell'imposta di registro con il diritto dell'Unione europea dipende dalla sua natura: essa è ammessa se non costituisce un'imposta sul volume d'affari e non comporta formalità legate al passaggio di frontiere.
  • Quando l'amministrazione finanziaria non risponde a un'istanza di rimborso, il silenzio-rifiuto può essere contestato giudizialmente; tuttavia, se il tributo risulta dovuto in base a una disciplina speciale, il giudice può confermare il diniego.
  • Nel processo tributario telematico, l'uso della PEC per l'appello non è necessariamente inammissibile solo perché il primo grado è stato introdotto in modalità cartacea; rileva chi abbia utilizzato per primo la modalità telematica e l'eventuale vincolo di prosecuzione previsto dalla normativa applicabile.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, salvo specifiche ragioni per la compensazione.

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