Sentenza del 22/03/2018 n. 210 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene in ambito di Tassazione delle plusvalenze generate dalle operazioni di scambio di titoli. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati diversi - Direttiva 90/434/CEE - Articolo 8 - Operazione di scambio di titoli - Plusvalenze relative a tale operazione - Differimento di imposta - Minusvalenze al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti - Potere impositivo dello Stato di residenza - Differenza di trattamento - Giustificazione - Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le controversie riguardavano la tassazione francese delle plusvalenze maturate in occasione di scambi di titoli soggetti alla direttiva 90/434/CEE. La normativa francese accertava la plusvalenza al momento dello scambio, ma ne differiva l'imposizione fino alla successiva cessione dei titoli ricevuti. I contribuenti contestavano sia la compatibilità di tale meccanismo con l'articolo 8 della direttiva fusioni, sia la possibilità per la Francia di tassare la plusvalenza quando, al momento della cessione, il contribuente era residente in un altro Stato membro o la cessione non rientrava nella competenza fiscale francese. Il sig. B contestava inoltre il mancato riconoscimento della minusvalenza realizzata alla cessione, che sarebbe stata compensabile se egli fosse rimasto residente in Francia.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'articolo 8 della direttiva 90/434/CEE non impedisce di accertare la plusvalenza al momento dello scambio e di differirne l'imposizione fino alla cessione dei titoli ricevuti. La direttiva non impedisce neppure allo Stato che aveva il potere impositivo sulla plusvalenza originaria di tassarla al momento della successiva cessione, anche se quest'ultima non rientra nella competenza fiscale di tale Stato. Tuttavia, l'articolo 49 TFUE vieta di tassare la plusvalenza differita senza considerare una minusvalenza realizzata nella stessa cessione, quando tale minusvalenza sarebbe stata riconosciuta a un contribuente residente. Gli Stati membri possono stabilire le modalità di calcolo e compensazione, ma devono rispettare la libertà di stabilimento. La questione concreta è stata quindi risolta a favore del contribuente sul punto della necessaria considerazione della minusvalenza.
Norme richiamate
Articolo 8 della direttiva 90/434/CEE, cosiddetta direttiva fusioni
L'assegnazione, in occasione di uno scambio di azioni, di titoli [...] non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione [...]
La norma impone la neutralità fiscale dell'operazione di scambio: lo scambio non può costituire, di per sé, il fatto generatore dell'imposta. Tuttavia, consente allo Stato competente di tassare successivamente il profitto derivante dalla cessione dei titoli ricevuti, anche mediante un meccanismo di accertamento immediato e differimento dell'imposizione.
Articolo 49 TFUE
Vieta una disciplina che riservi ai contribuenti residenti un trattamento più favorevole quanto alla compensazione delle minusvalenze collegate alla cessione dei titoli ricevuti. Se lo Stato esercita il proprio potere impositivo sulla plusvalenza differita al momento della cessione, deve considerare anche la minusvalenza realizzata in quella stessa occasione, senza discriminare in base alla residenza fiscale.
Articoli 1, 2 e 3 della direttiva 90/434/CEE
Scambi di azioni concernenti società di due o più Stati membri diversi
Definiscono l'ambito di applicazione e la nozione di scambio di azioni. La residenza fiscale del socio, diversa da quella delle società coinvolte, non esclude l'applicazione della direttiva quando l'operazione coinvolge società di Stati membri diversi che soddisfano i requisiti previsti.
Articoli 92 B, 160, 164 B e 244 bis B del Code général des impôts francese
L'imposizione della plusvalenza realizzata in caso di scambio di titoli [...] può essere differita al momento [...] della cessione dei titoli ricevuti
La normativa francese prevedeva l'accertamento della plusvalenza allo scambio e il differimento della relativa imposizione alla successiva cessione. La Corte ha ritenuto legittimo tale meccanismo in linea generale, ma incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui escludeva la compensazione della minusvalenza per i contribuenti non residenti.
Convenzione franco-belga contro le doppie imposizioni
I redditi dei residenti di uno degli Stati contraenti sono imponibili solo in tale Stato, salvo diversa disposizione
Rileva per individuare lo Stato titolare della potestà impositiva sui redditi e sulle plusvalenze del contribuente trasferitosi dal territorio francese al Belgio.
Convenzione franco-britannica contro le doppie imposizioni
I profitti ottenuti dall'alienazione di qualsiasi altro bene [...] sono imponibili solo nello Stato contraente in cui risiede il cedente, salvo deroga
È stata utilizzata per stabilire la ripartizione della potestà impositiva nel caso del contribuente residente nel Regno Unito, senza però privare la Francia del potere di tassare la plusvalenza originata quando essa rientrava nella sua competenza fiscale.
Massime di principio
- Un regime di neutralità fiscale per uno scambio di titoli può legittimamente differire l'imposizione fino alla successiva cessione, purché non trasformi lo scambio stesso in un'imposizione immediata.
- Lo Stato che aveva il potere impositivo sulla plusvalenza al momento dello scambio può conservarlo e esercitarlo successivamente, anche se il contribuente si è trasferito all'estero o la cessione successiva è imponibile in un altro Stato.
- Quando lo Stato tassa la plusvalenza differita proprio nell'anno della cessione, deve considerare anche l'eventuale minusvalenza realizzata con quella cessione se la riconoscerebbe a un contribuente residente.
- Una differenza di trattamento tra residenti e non residenti nella compensazione di plusvalenze e minusvalenze può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento e deve essere giustificata e proporzionata.
- La direttiva fusioni non armonizza le modalità di calcolo della minusvalenza: tali modalità restano agli Stati membri, ma devono essere applicate senza violare il diritto dell'Unione.
- Nelle operazioni transfrontaliere occorre distinguere tra lo Stato che ha maturato il diritto di tassare la plusvalenza originaria e lo Stato competente a tassare la successiva cessione; il trasferimento della residenza non cancella automaticamente il primo potere impositivo.
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