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Sentenza

Sentenza del 22/03/2018 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Registro - Avviso di liquidazione - Clausola penale - Imposta di registro fissa - Applicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa alla clausola penale inserita nel contratto. L'imposta proporzionale non è dovuta semplicemente per la presenza della clausola, ma può trovare applicazione al verificarsi dell'inadempimento e della conseguente concreta operatività della penale. Il testo non specifica il dispositivo finale, né identifica espressamente le parti o l'esito formale del ricorso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, di una clausola penale inserita in un contratto. È stato sostenuto che la clausola penale costituisca una pattuizione accessoria a contenuto patrimoniale, dotata di una propria causa e produttiva di effetti ulteriori rispetto a quelli del contratto principale. Per tale autonomia, la clausola deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa al momento della registrazione, mentre l'imposta proporzionale può applicarsi soltanto se e quando si verifica l'inadempimento che rende dovuta la penale.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    La clausola penale, in quanto pattuizione accessoria autonoma e di contenuto patrimoniale, è soggetta a imposta di registro in misura fissa al momento della registrazione; l'imposizione proporzionale è collegata al successivo verificarsi dell'inadempimento.

Massime di principio

  • La mera previsione contrattuale di una clausola penale non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
  • Quando la clausola penale è considerata autonoma rispetto al contratto principale, la sua registrazione sconta l'imposta in misura fissa.
  • L'imposta proporzionale può diventare applicabile solo quando si verifica l'inadempimento e la penale diventa concretamente dovuta o viene fatta valere.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra il momento della stipula o registrazione del contratto e il momento successivo dell'effettiva attivazione della clausola penale.
  • Poiché il testo non riporta il dispositivo completo, l'identificazione del ricorrente, del resistente e dell'esito processuale formale deve essere verificata sulla sentenza integrale.

Testo integrale

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