Sentenza del 22/03/2018 n. 152 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRES - Immobili concessi in locazione - Detrazione riqualificazione energetica - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è stata riconosciuta anche per le spese sostenute su immobili di proprietà concessi in locazione a terzi. È stata quindi accolta la tesi del contribuente, in quanto l'agevolazione spetta in presenza degli interventi agevolabili e della relativa documentazione, senza che la locazione dell'immobile costituisca causa di esclusione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della detrazione IRES, pari al 55% delle spese documentate sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili di sua proprietà concessi in locazione a terzi. La questione riguardava l'eventuale esclusione dell'agevolazione per gli immobili non utilizzati direttamente dal proprietario. La sentenza ha ritenuto che la normativa non ponga vincoli basati sulla natura dell'immobile né richieda che esso sia utilizzato direttamente dal soggetto che sostiene la spesa.
Norme richiamate
Normativa sulla detrazione per la riqualificazione energetica
55% delle spese documentate relative agli interventi di riqualificazione energetica
La detrazione spetta anche al proprietario che sostiene le spese su un immobile concesso in locazione, poiché la disciplina non limita il beneficio agli immobili utilizzati direttamente dal proprietario e non introduce vincoli in relazione alla natura dell'immobile.
Disciplina IRES
La detrazione incide sull'imposta lorda del soggetto che ha sostenuto le spese agevolabili, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e documentali previsti dalla normativa.
Massime di principio
- Il proprietario può beneficiare della detrazione per la riqualificazione energetica anche quando l'immobile è concesso in locazione a terzi, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
- L'utilizzo diretto dell'immobile da parte del proprietario non costituisce, di regola, un requisito necessario per accedere all'agevolazione.
- Per ottenere il beneficio devono essere dimostrati l'effettivo sostenimento della spesa, la documentazione fiscale e tecnica richiesta e la realizzazione di un intervento rientrante tra quelli agevolabili.
- In assenza di un'espressa limitazione normativa, le agevolazioni fiscali non possono essere negate sulla sola base della destinazione locativa dell'immobile.
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