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Sentenza

Sentenza del 22/03/2018 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - Notifica società estinta - La disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società non ha natura interpretativa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008. Sosteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisse la notifica degli atti impositivi al socio quale successore nei rapporti obbligatori della società estinta. Contestava inoltre l'interpretazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, ritenendo applicabile il principio secondo cui tale disposizione non ha natura interpretativa e non opera retroattivamente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ma sulla base di una motivazione in parte favorevole alla stessa: ha ritenuto corretto il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società, le obbligazioni non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci, nei limiti della responsabilità prevista dalla legge e delle somme eventualmente riscosse in sede di liquidazione. Ha inoltre chiarito che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione ai fini tributari e contributivi, non è una norma interpretativa e non è retroattivo; si applica solo alle società la cui richiesta di cancellazione sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi. Nel caso concreto, tuttavia, l'Agenzia non aveva dimostrato né allegato una distribuzione dell'attivo sociale a favore del socio M.R., elemento necessario per fondare la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. L'appello è stato quindi respinto e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i debiti sociali: questi si trasferiscono ai soci, ma, per le società di capitali, la responsabilità è normalmente limitata a quanto effettivamente riscosso dal socio in sede di liquidazione. Il creditore deve provare tale riscossione o distribuzione dell'attivo.

  • Art. 2312, comma 2, codice civile

    Il principio generale secondo cui, dopo l'estinzione della società, i creditori possono agire nei confronti dei soci sostiene la configurazione di un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori residui.

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La disposizione differisce di cinque anni, ai fini tributari e contributivi, gli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti creditori o di riscossione. La norma ha natura sostanziale, non interpretativa, e quindi non è retroattiva; si applica alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 o successivamente.

  • Art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello tributario non è inammissibile quando i motivi specifici, pur non formulati con rigoroso formalismo, risultino ricavabili in modo univoco dall'atto considerato nel suo complesso.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari e può determinare il subentro dei soci nei rapporti obbligatori residui.
  • Per le società di capitali, il Fisco che agisce contro un socio deve provare che quest'ultimo abbia ricevuto somme o beni dalla liquidazione; la mera qualità di socio non è sufficiente.
  • Il socio può essere destinatario dell'accertamento quale successore della società estinta, ma la sua responsabilità resta soggetta ai limiti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c.
  • Il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non si applica alle società cancellate prima dell'entrata in vigore della norma, poiché non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva.
  • La validità della notifica al socio e la concreta responsabilità patrimoniale del socio sono questioni distinte: la notifica può essere corretta, ma la pretesa può comunque essere respinta se non viene provata la distribuzione dell'attivo.
  • In casi analoghi occorre verificare la data della richiesta di cancellazione, il tipo di società, la qualità e il regime di responsabilità del socio, nonché l'eventuale riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione.

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