Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.) per i gravi indizi relativi al reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.). Il ricorrente lamentava: a) insufficienza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la sua presunta appartenenza alla famiglia mafiosa di Torretta (contestando la rilevanza delle frequentazioni e la mancata prova di un ruolo organico); b) incompatibilità delle sue delicate condizioni di salute con la detenzione in carcere, documentate in atti, con rischio per la vita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione approfondita e congrua sui gravi indizi a carico del Badalamenti, ricostruendo riunioni, proposte di affiliazione, interventi in incontri con il capo-famiglia e partecipazioni a fatti coerenti con l'appartenenza alla cosca di Torretta. Quanto alle condizioni di salute, la Corte ha ritenuto tale questione non proponibile in sede di impugnazione del provvedimento cautelare davanti al riesame, dovendo essere eventualmente dedotta avanti al giudice competente ai sensi dell'art. 279 c.p.p. (revoca o sostituzione della misura). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'impugnazione dei provvedimenti cautelari davanti al tribunale del riesame; ricorso originario era avverso ordinanza ex art. 309 c.p.p.
Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che, ai fini cautelari, l'appartenenza al sodalizio possa essere desunta anche in assenza di reati-fine, essendo sufficiente la messa a disposizione e la partecipazione a riunioni e atti tipici del sodalizio
Presunzione relativa di pericolosità sociale desumibile da gravi condotte; utilizzata dal tribunale del riesame per argomentare l'attualità della pericolosità e la necessità della custodia
Procedura competente per istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare: la Corte precisa che le condizioni di salute incompatibili con la detenzione devono essere dedotte davanti al giudice competente ai sensi di questa norma
Norma che disciplina la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; richiamata per indicare la sede corretta per le doglianze sanitarie
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma organizzativa che regola la trattazione orale dei ricorsi in Cassazione durante la pandemia; citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può rinnovare la prova né rivalutare i fatti in termini di merito, ma valuta la congruità e la logicità della motivazione rispetto ai canoni di diritto.
- Ai fini della custodia cautelare per associazione mafiosa, la soglia richiesta è quella della 'qualificata probabilità' (gravi indizi): non è necessario dimostrare reati-fine o atti esecutivi, essendo sufficiente l'appartenenza o la 'messa a disposizione' dell'associato.
- Le frequentazioni, la partecipazione a riunioni con il vertice della cosca, e atti come proposte di affiliazione o interventi per risolvere controversie interne possono legittimamente concorrere a fondare il giudizio cautelare di appartenenza mafiosa.
- Le questioni relative all'incompatibilità della custodia con gravi condizioni di salute non si censurano in sede di impugnazione dell'ordinanza cautelare davanti al riesame, ma devono essere dedotte mediante istanza di revoca o sostituzione della misura (art. 279 e art. 299 c.p.p.).
- Le censure meramente fattuali o ricostruzioni alternative dei fatti, prive di specifica illogicità nella motivazione del giudice di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →