Cassazione Penale, Sentenza n. 29624/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, mediante l'avvocato Angela Noviello, impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in abbreviato dal Tribunale e aveva condannato l'imputato per furto aggravato. Il motivo unico dedotto denuncia la violazione dell'art. 603 c. 3-bis c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna su un'annotazione di polizia giudiziaria, sottoscritta da un Sostituto Commissario che, fuori dal servizio, era stato testimone oculare; la difesa sostiene che si tratti di una prova dichiarativa decisiva e che, pertanto, in caso di impugnazione del Pubblico Ministero avverso proscioglimento per questioni attinenti alla valutazione di prova dichiarativa, il giudice d'appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria (ai sensi dell'art. 606 c. 3-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'annotazione di polizia giudiziaria, pur contenendo una dichiarazione di scienza (il riconoscimento dell'imputato), sia un documento formato fuori dal processo e, dunque, rientri nella categoria della prova documentale disciplinata dagli artt. 234 e segg. c.p.p.; non si tratta di una prova dichiarativa da rinnovare ai sensi dell'art. 606 c. 3-bis. La Cassazione ha quindi confermato la possibilità per il giudice di merito di valutare quel documento senza rinnovare la testimonianza. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c. 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina la rinnovazione della prova dichiarativa nell'appello del PM contro proscioglimento; la Corte ha ritenuto che la norma non si applicasse al caso perché l'elemento utilizzato era un documento extraprocessuale e non una prova dichiarativa da rinnovare.
art. 606 c. 3-bis cod. proc. pen.
Norma sul divieto di rinnovare la prova dichiarativa nel giudizio di appello salvo casi previsti; la Corte ha stabilito che la disposizione trova applicazione solo quando si tratta di prove dichiarative acquisite nel processo e non per documenti formati fuori dal processo.
è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo
La Corte ha richiamato la definizione e i requisiti della prova documentale: un documento formato fuori dal processo che rappresenti fatti può essere acquisito e valutato come prova senza necessità di rinnovare la testimonianza.
art. 234-243 cod. proc. pen. (Titolo II, Libro III)
Richiamate come disciplina complessiva della prova documentale; la Corte sottolinea la distinzione legislativa tra documenti (formati fuori dal processo) e atti del procedimento (formati in ambito processuale).
art. 111 Cost.
Richiamato implicitamente in relazione al bilanciamento tra principio del contraddittorio e principio di non dispersione della prova; la normativa sui documenti è interpretata compatibilmente con tali principi.
Citato in relazione alle cosiddette prove atipiche; la Corte osserva che alcune registrazioni compiute nel corso delle indagini possono essere utilizzate solo se ricondotte a categorie probatorie previste (es. prove atipiche).
Norma che dispone le conseguenze per il ricorso inammissibile: la Corte ha applicato l'art. 616 per condannare il ricorrente a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
arresti giurisprudenziali citati (Sez. U. 'Prisco'; Cass. sez. 3 n. 3397/2016; Corte Cost. 142/1992)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue tra documenti extraprocessuali e atti del procedimento, e che ammette la figura del documento dichiarativo (documento che riproduce dichiarazioni) come prova documentale, purché si distingua tra contenente e contenuto.
artt. 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Norme penali relative al reato originariamente ascritto (furto aggravato); citate come riferimento alla fattispecie per la quale l'imputato era stato giudicato e successivamente condannato in appello.
Massime di principio
- La distinzione tra documento extraprocessuale e atto del procedimento è fondamentale: un documento formato fuori dal processo, anche se contiene dichiarazioni (c.d. documento dichiarativo), può costituire prova documentale valutabile dal giudice senza rinnovazione della testimonianza.
- La regola che impone la rinnovazione della prova dichiarativa in appello (art. 606 c. 3-bis) si applica alle prove dichiarative acquisite nel corso del procedimento (es. sommarie informazioni verbalizzate), non ai documenti formati al di fuori del processo.
- Quando si vuole accertare il fatto attestato nella dichiarazione contenuta in un documento, occorre verificare se il documento è meramente rappresentativo della dichiarazione (necessaria acquisizione come testimonianza) o se esso stesso ha valore probatorio autonomo come documento: la distinzione tra contenuto (dichiarazione) e contenente (documento) è decisiva.
- Se la prova decisiva è una dichiarazione resa in forma processuale (verbale, atto formale), la parte interessata dovrebbe chiedere la rinnovazione; viceversa, se la prova è un documento extraprocessuale, il giudice di merito può valutarlo direttamente.
- Presentare in Cassazione un ricorso basato su una qualificazione errata della natura della prova (documento vs. prova dichiarativa) comporta il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e alla sanzione ex art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la qualifica giuridica degli elementi di prova prima di impugnare.
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