Cassazione Civile, Sentenza n. 35390/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello del Consorzio avverso vari avvisi di accertamento ICI (notificati nel 2010 per gli anni 2005-2009). Il Consorzio deduce la violazione e l'erronea applicazione del d.lgs. n. 504/1992, art. 3, e della L.R. Emilia Romagna 2 agosto 1984, n. 42, artt. 14 e ss., sostenendo che, secondo la normativa regionale, il Consorzio sarebbe solo mero consegnatario delle opere e pertanto non possiederebbe i beni in relazione a una concessione; in ogni caso il Consorzio deduceva l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 in ragione della funzione pubblica svolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il consolidato orientamento secondo cui i consorzi di bonifica posseggono i beni demaniali loro affidati sulla base di una concessione "ex lege" derivante dalla legge istitutiva (r.d. n. 215/1933, art. 54), e quindi sono possessori e non meri detentori; ne consegue che il presupposto impositivo per l'ICI sussiste. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 ai consorzi di bonifica, perché la norma elenca tassativamente gli enti titolari dell'esenzione e ha natura derogatoria e di stretta interpretazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 2.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori) e si è dato atto della possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13 DPR 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione prevista riguarda esclusivamente lo Stato e gli enti pubblici espressamente elencati; ha natura derogatoria e va interpretata restrittivamente, perciò non si estende ai consorzi di bonifica.
Richiamato nelle censure del ricorrente; la Corte valuta in concreto la qualificazione del possesso dei beni demaniali affidati ai consorzi secondo la normativa complessiva.
R.D. n. 215 del 1933
Secondo la Corte la legge istitutiva dei consorzi attribuisce ai consorzi di bonifica il titolo alla concessione ex lege sui beni demaniali affidati per le attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica; tale titolo rende i consorzi possessori e non meri detentori.
L.R. Emilia Romagna 2 agosto 1984, n. 42
Normativa regionale richiamata dal ricorrente che definisce il ruolo e i compiti del Consorzio; la Corte ritiene che la qualificazione statutaria regionale non contrasta con la qualificazione legale di concessione ex lege prevista dal quadro normativo nazionale.
Norma sul termine di impugnazione invocata dalla CTP di Modena per dichiarare inammissibili i ricorsi del Consorzio per tardività; la CTR aveva comunque deciso la causa nel merito ritenendo la questione assorbita.
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, comma 17)
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un importo aggiuntivo da parte del ricorrente.
Norma invocata come motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge) relativa alla qualificazione giuridica del possesso e all'applicazione delle norme tributarie.
Massime di principio
- I consorzi di bonifica che esercitano funzioni di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica sono considerati possessori dei beni demaniali loro affidati sulla base di una concessione 'ex lege' e non meri detentori; pertanto, tali beni possono essere soggetti a imposizione tributaria locale ove prevista.
- L'esenzione fiscale di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 va interpretata in modo restrittivo e si applica solo agli enti espressamente elencati: non può essere estesa per analogia ai consorzi di bonifica.
- Le qualificazioni previste dalla normativa regionale (es. definire il consorzio come 'consegnatario') non hanno effetto automatico nel mutare la natura del titolo di possesso previsto dalla normativa statale; occorre valutare la disciplina nazionale che attribuisce la concessione ex lege.
- In contenziosi tributari è importante provare concretamente la mancanza del possesso qualificato (ad esempio dimostrando mera detenzione contrattuale) o l'appartenenza a categorie esentate espressamente dalla legge; altrimenti il rischio è di conferma degli accertamenti.
- Anche se una questione processuale (es. tardività dell'impugnazione) potrebbe essere rilevante, il giudice d'appello o la CTR può decidere la causa nel merito se ciò è più agevole e utile all'economia processuale (principio della 'ragione più liquida').
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