Cassazione Civile, Ordinanza n. 14814/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L’Ufficio aveva notificato un avviso di rettifica e liquidazione, relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale, con cui aveva rideterminato in aumento il valore dichiarato in un atto di compravendita di un appezzamento di terreno edificabile, chiedendo il pagamento di maggiori imposte e sanzioni. I contribuenti avevano impugnato l’atto davanti ai giudici tributari; la CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva confermato l’annullamento, ritenendo l’avviso non sufficientemente motivato e valorizzando, inoltre, la non assimilabilità tra il terreno oggetto di accertamento e i beni assunti a comparazione, per differenze di ubicazione, destinazione urbanistica e caratteristiche concrete del fondo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la CTR non avrebbe spiegato la rilevanza della documentazione esaminata e non avrebbe considerato la documentazione prodotta dall’Ufficio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure d’appello e sulle prove prodotte; 3) violazione dell’art. 52 d.P.R. n. 131/1986 (T.U. registro), sostenendo che l’atto di comparazione fosse un atto pubblico agevolmente individuabile anche se richiamato per relationem.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure dell’Agenzia non attingevano una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato la decisione non solo sulla ritenuta carenza motivazionale dell’avviso, ma anche, in modo autonomo e decisivo, sulla prova della non comparabilità tra il terreno accertato e quelli posti a confronto, per diversa ubicazione, diversa zona urbanistica, diversa destinazione e presenza di vincoli e servitù. Poiché tale autonoma argomentazione non era stata specificamente censurata, essa era divenuta definitiva e rendeva irrilevanti gli ulteriori motivi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente dedotto in cassazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale vizio processuale dedotto per motivazione apparente e omessa pronuncia
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione dell’art. 52 T.U. registro
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato con riferimento alla rettifica del valore e all’atto di comparazione richiamato per relationem
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato ordinario
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando una sentenza è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a reggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
- La mera deduzione di motivazione apparente o di omessa pronuncia non è sufficiente se non si aggredisce la specifica ratio autonoma posta a base della decisione impugnata.
- In materia di rettifica del valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro, la comparazione tra immobili deve essere effettiva e le differenze di ubicazione, destinazione urbanistica, vincoli e caratteristiche concrete possono escludere la legittimità del raffronto utilizzato dall’Ufficio.
- Il richiamo per relationem a un atto pubblico può essere sufficiente solo se il contribuente sia posto in condizione di individuarlo con precisione, ma la censura su tale profilo diventa irrilevante se la decisione di merito è sorretta anche da un’autonoma ratio non attaccata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
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