Cassazione Penale, Ordinanza n. 06434/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, con i primi due motivi, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I motivi erano tuttavia formulati in modo generico e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il terzo motivo veniva invocata l'attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. e la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ma la Corte rilevava che tali profili non risultavano dedotti nell'atto di appello; il motivo era quindi proposto per la prima volta in Cassazione, in violazione della catena devolutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici i primi due motivi, perché non confrontati con le specifiche ragioni della decisione di merito in tema di stato di necessità, particolare tenuità del fatto e trattamento sanzionatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché nuovo in sede di legittimità, non essendo stato previamente devoluto con l'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità non è invocabile se non risultano attuali e inevitabili il pericolo e la situazione di costrizione.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando i giudici di merito abbiano motivato in modo congruo sull'assenza dei presupposti di tenuità e sulla non ulteriormente mitigabile severità del trattamento sanzionatorio.
La richiesta di attenuanti generiche non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con l'appello.
La censura sulla commisurazione della pena deve essere specificamente devoluta nei precedenti gradi di merito; in cassazione non è ammissibile come questione nuova.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La proposizione per la prima volta in cassazione di un motivo non devoluto in appello è sanzionata con l'inammissibilità per violazione della catena devolutiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive o generiche, che non si confrontino in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La scriminante dello stato di necessità richiede una verifica rigorosa dei requisiti dell'attualità e inevitabilità del pericolo; in loro assenza, la causa di giustificazione non è configurabile.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto, in modo coerente, dell'insussistenza di elementi positivi ulteriori idonei a giustificarla e della congruità della pena applicata.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché ciò viola la catena devolutiva e comporta l'inammissibilità del motivo.
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