Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17983/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU emessi da un comune per gli anni 2012 e 2013, con richiesta di conguagli, interessi e sanzioni, sul presupposto che non fosse provato il vincolo di pertinenzialità tra un bene principale e un bene accessorio. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento degli atti, ma in appello il comune aveva visto accolto il proprio gravame. Nel giudizio di rinvio la società ha impugnato la nuova decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza per illogicità manifesta e falsa applicazione degli artt. 817 e 2909 c.c. e dell’art. 1, comma 741, lett. a), L. n. 160/2019, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza ha sostenuto che il giudice di rinvio avrebbe ignorato la CTU e una precedente sentenza definitiva che sarebbero state decisive per accertare la pertinenzialità, e avrebbe fatto applicazione impropria di una legge sopravvenuta priva di efficacia retroattiva. La Cassazione ha invece verificato che il giudice di rinvio non si era confrontato con i principi di diritto fissati nella precedente ordinanza di cassazione e con il materiale probatorio, limitandosi a motivazione generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo che la sentenza del giudice di rinvio fosse affetta da motivazione apparente, cioè da una motivazione solo graficamente esistente ma inidonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio e a rispettare il minimo costituzionale richiesto. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a una diversa composizione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Torino, affinché riesamini la fattispecie valutando gli elementi probatori già acquisiti e applicando i principi di diritto enunciati nella precedente ordinanza di rinvio della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 817 c.c.

    Richiamato per la nozione di pertinenza; la Cassazione non entra nel merito della sua corretta applicazione, ma censura il giudice di rinvio per non avere adeguatamente motivato sull’accertamento fattuale della pertinenzialità.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come norma violata in relazione all’efficacia del giudicato; la Corte non sviluppa un autonomo principio su questo profilo, limitandosi a rilevare la carenza motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 741, lett. a), L. 27 dicembre 2019 n. 160

    Censurato dalla ricorrente perché ritenuto applicato alla controversia nonostante la sopravvenienza; la sentenza non approfondisce il tema della retroattività, concentrandosi sulla motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Indica i vizi denunciati nel ricorso per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: una motivazione che non consente il controllo del ragionamento decisorio è nulla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione e riesaminare i fatti alla luce dei relativi presupposti, senza limitarsi ad affermazioni generiche o svincolate dal materiale probatorio.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando è formalmente presente ma non consente di individuare la ratio decidendi né di controllare la logicità del percorso argomentativo.
  • In presenza di una precedente cassazione con rinvio, il giudice di merito non può eludere i rilievi della Corte limitandosi a formule di stile: deve confrontarsi espressamente con i principi enunciati e con gli elementi di fatto già acquisiti.
  • Quando l’agevolazione fiscale dipende da una qualificazione fattuale, come la pertinenzialità, l’onere della prova grava sulla parte che invoca il beneficio; tuttavia il giudice deve valutare puntualmente le prove offerte e darne conto in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.