Sentenza n. 9248/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento a) del provvedimento (P20230043067) del 28.09.2023, a firma del Responsabile Daniele Bacchiocchi, con cui la GSE s.p.a. ha rigettato l'istanza di rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo relativa all'impianto FER 104240, di potenza pari a 0,060 MW, operatore Alba Wind s.r.l.; b) del preavviso di rigetto dell'istanza sub a), prot. GSE/P20230034683 del 14.09.2023; c) di ogni e qualsiasi altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di rivalutazione dei parametri di calcolo dell’incentivo e preavviso di rigetto, con diniego dell’applicazione della tariffa incentivante più favorevole per asseriti ritardi nell’entrata in esercizio dell’impianto
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva realizzato un impianto eolico di potenza pari a circa 0,060 MW, entrato in esercizio oltre un anno dopo l’entrata in vigore del D.M. 23 giugno 2016. Il GSE aveva inizialmente riconosciuto una tariffa incentivante di 190 €/MWh; la società aveva poi chiesto l’applicazione della tariffa più favorevole di 268 €/MWh, sostenendo che il ritardo nei lavori fosse stato causato da eventi alluvionali qualificabili come eventi calamitosi o forza maggiore. Il GSE aveva richiesto documentazione integrativa sul nesso causale tra gli eventi meteorologici e il ritardo, ma aveva successivamente respinto l’istanza ritenendo che l’art. 11, comma 2, del D.M. 23 giugno 2016 riguardasse esclusivamente gli impianti iscritti nelle graduatorie dei registri e non gli impianti ammessi direttamente agli incentivi. La ricorrente ha dedotto: violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. b), e 11, comma 2, del D.M. 23 giugno 2016, dell’art. 5 l. 225/1992 e delle Procedure Applicative; contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che il GSE avesse prima acquisito e illustrato gli elementi relativi agli eventi calamitosi e poi li avesse immotivatamente disattesi. La ricorrente ha inoltre contestato, in memoria, una pretesa integrazione postuma della motivazione da parte del GSE.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al difetto di motivazione, ha ritenuto che il preavviso e il provvedimento finale indicassero con sufficiente chiarezza le ragioni del diniego: l’art. 11, comma 2, del D.M. 23 giugno 2016 si riferisce agli impianti inclusi nelle graduatorie dei registri, mentre l’impianto della ricorrente aveva avuto accesso diretto agli incentivi ed era entrato in esercizio oltre il termine previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b), del decreto. Non vi è stata integrazione postuma della motivazione, poiché la difesa processuale del GSE ha soltanto illustrato più analiticamente ragioni già esternate nel procedimento. Il giudice ha escluso anche la contraddittorietà intrinseca: il GSE aveva dapprima dato conto della documentazione acquisita, poi esposto le ragioni per cui la riteneva non decisive e infine respinto l’istanza. Il fatto che alcune risultanze istruttorie fossero irrilevanti o fossero state acquisite su richiesta dello stesso GSE non rende illegittimo il provvedimento, secondo il principio per cui l’utile non è viziato dall’inutile. Il TAR ha tuttavia rilevato che la richiesta di integrazioni era stata superflua e non pienamente conforme ai principi di non aggravamento del procedimento, collaborazione e buona fede; ciò non comporta però l’invalidità dell’atto, poiché l’amministrazione conserva il potere-dovere di valutare complessivamente le risultanze e l’eventuale affidamento del privato può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, sul piano della responsabilità dell’amministrazione. Nel merito, il Collegio ha escluso che l’art. 11, comma 2, possa applicarsi, neppure analogicamente, agli impianti ammessi direttamente agli incentivi. La disposizione ha natura eccezionale e derogatoria rispetto ai termini decadenziali e prevede espressamente la neutralizzazione dei periodi di fermo dovuti a eventi calamitosi o altre cause di forza maggiore soltanto per i termini relativi agli impianti iscritti nei registri. Non sussiste un generale potere implicito del GSE di sospendere o prorogare i termini per cause di forza maggiore. Il giudice non ha esaminato la ragionevolezza dell’omessa previsione di una disciplina analoga per gli impianti ad accesso diretto, poiché il decreto e le Procedure Applicative non erano stati impugnati. Le spese sono state integralmente compensate fra le parti per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della procedura abilitativa semplificata avviata per la realizzazione dell’impianto eolico.
Impone l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; il difetto sussiste quando non sia ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
La richiesta di integrazioni istruttorie non necessarie, alla luce degli elementi già disponibili, è stata ritenuta non pienamente conforme al principio di non aggravamento; tuttavia la violazione non ha determinato l’invalidità del provvedimento finale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
La richiesta di documentazione superflua è stata valutata criticamente alla luce dei doveri di collaborazione e buona fede, senza che ciò imponesse all’amministrazione di fondare necessariamente la decisione sulle risultanze così acquisite.
art. 7, comma 1, lett. b), D.M. 23 giugno 2016
Prevede il termine rilevante per l’entrata in esercizio dell’impianto ai fini dell’applicazione della disciplina tariffaria; il mancato rispetto del termine ha impedito l’accesso alla tariffa più favorevole.
art. 7, comma 2, D.M. 23 giugno 2016
È stato ritenuto applicabile all’impianto ad accesso diretto e comporta l’applicazione delle tariffe incentivanti dell’Allegato 1 quando l’impianto non rispetti il termine previsto.
art. 11, comma 2, D.M. 23 giugno 2016
Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l’impianto decade dal diritto all’accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
La disposizione riguarda esclusivamente gli impianti inclusi nelle graduatorie dei registri e i termini decorrenti dalla comunicazione dell’esito positivo della procedura. La deroga per eventi calamitosi e forza maggiore, quale eccezione ai termini decadenziali, non è estensibile agli impianti ad accesso diretto, neppure in via analogica.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione e alle garanzie di tutela; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per i principi di buon andamento e imparzialità; il ricorso è stato respinto, ferma la rilevata superfluità delle integrazioni istruttorie richieste.
Massime di principio
- Una disposizione regolamentare che neutralizza, per eventi calamitosi o cause di forza maggiore, il ritardo nell’entrata in esercizio di impianti incentivati opera esclusivamente nei confronti delle categorie di impianti e dei termini espressamente considerati dalla disposizione; trattandosi di deroga eccezionale a termini decadenziali, non può essere estesa per analogia agli impianti ammessi direttamente agli incentivi.
- In assenza di una previsione normativa espressa, il gestore degli incentivi non dispone di un generale potere implicito di sospendere o prorogare i termini decadenziali per cause di forza maggiore.
- L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento, anche mediante il preavviso di rigetto cui faccia riferimento, consenta di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto della decisione; non sussiste integrazione postuma quando la difesa processuale si limiti a sviluppare argomentazioni già esternate nel procedimento.
- La mera acquisizione di risultanze istruttorie irrilevanti, anche se sollecitata dall’amministrazione, non rende contraddittorio o illegittimo il provvedimento quando l’amministrazione abbia distinto tali risultanze dalle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione; il principio di conservazione impedisce che l’utile sia viziato dall’inutile.
- La richiesta di integrazioni istruttorie superflue può violare i principi di non aggravamento, collaborazione e buona fede, ma non impone necessariamente all’amministrazione di decidere sulla base degli elementi così acquisiti e non determina, di per sé, l’invalidità del provvedimento; l’eventuale affidamento leso può rilevare sul piano della responsabilità amministrativa, ove ricorrano gli ulteriori presupposti.
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