Cassazione Penale, Sentenza n. 06612/2026 del 18/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per i reati aggravati di tentato furto in abitazione (capo 1) e simulazione di reato (capo 3), con quattro motivi: 1) violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla condanna per il capo 1, in particolare sui riscontri individualizzanti della chiamata in correità; 2) violazione di legge processuale e vizio di motivazione sulla condanna per il capo 3, segnatamente sull'escussione del teste Adamo Perno; 3) violazione di legge penale e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'espulsione dall'Italia ex art. 235 cod. pen. (misura di sicurezza personale facoltativa).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati il primo e il quarto motivo nella parte indicata; ha quindi verificato i termini di prescrizione tenendo conto dell'interruzione e della sospensione di 60 giorni per legittimo impedimento del difensore (ritardo dell'udienza dal 10/11/2022 al 16/03/2023, richiamando artt. 157 e 161 cod. pen.). Ha constatato lo spirare del termine prescrizionale: per il reato di cui al capo 1 (fatto commesso il 9/2/2017) il termine di sette anni e sei mesi è spirato l'8/8/2025; per il reato di cui al capo 3 (fatto commesso il 10/2/2017) il termine è spirato l'8/11/2024. Poiché i reati risultano estinti per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso ammessi in cassazione; la Corte ha rispettato i limiti di formulazione previsti dalla norma
Norma richiamata insieme all'art.161 per giustificare la sospensione del corso della prescrizione per il legittimo impedimento del difensore; la Corte ha computato tale sospensione (60 giorni) nel calcolo del termine prescrizionale
Richiamata con l'art.157 per gli effetti di interruzione/sospensione della prescrizione dovuti a legittimo impedimento e per il computo dei termini processuali rilevanti ai fini della prescrizione
Norma che disciplina l'espulsione come misura di sicurezza personale facoltativa; la Corte ha valutato che il vizio di motivazione sui presupposti (pericolosità sociale) era rilevante e non manifestamente infondato
Massime di principio
- In cassazione si può sollevare l'eccezione di prescrizione anche se la questione emerge dai motivi non rigettati come manifestamente infondati: il giudice verifica d'ufficio i termini e gli eventuali periodi di sospensione/interruzione
- Nel calcolo della prescrizione vanno computati gli effetti di sospensione e interruzione (es. legittimo impedimento del difensore) richiamando gli artt.157 e 161 c.p.; è essenziale documentare e contestare correttamente tali periodi processuali
- Se al momento della decisione in cassazione il reato è già estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio
- Le misure di sicurezza facoltative (es. espulsione ex art.235 c.p.) richiedono una motivazione specifica e adeguata sulla pericolosità sociale; vizi motivazionali in merito possono costituire motivo valido di censura
- Le contestazioni sulla chiamata in correità e sui riscontri individualizzanti devono essere ben motivate: la Corte valuta se la sentenza di merito abbia dato adeguata spiegazione degli elementi che individuano la responsabilità dell'imputato
- Contestazioni relative all'escussione di testi (affidabilità, attendibilità) e al diniego di attenuanti generiche devono essere riportate con riferimenti circostanziati alla motivazione di merito per essere efficaci in cassazione
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