Cassazione Civile, Ordinanza n. 01675/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il recupero a tassazione, ai fini IRAP per il 2006, di un maggior reddito ritenuto derivante da un vantaggio fiscale indebito, consistente nella deduzione fittizia di maggiori ammortamenti in occasione del conferimento dell’azienda di altra società. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno però depositato un’istanza congiunta di estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere, deducendo che, dopo un accordo definitorio e un successivo provvedimento di autotutela dell’Amministrazione, il debito fiscale era stato rideterminato e integralmente adempiuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’istanza congiunta e della documentazione prodotta, ritenendo cessata la materia del contendere. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Le spese sono state integralmente compensate, come richiesto congiuntamente dalle parti. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicazione ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il processo tributario si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere; questa situazione processuale si verifica quando fatti sopravvenuti incidono sul diritto sostanziale controverso e fanno venir meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la norma ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del giudizio quando fatti sopravvenuti eliminano l’interesse delle parti alla decisione e incidono sul rapporto sostanziale oggetto della lite.
- L’istanza congiunta delle parti, se supportata da documentazione idonea, può giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici previsti dalla legge e non può essere esteso analogicamente a fattispecie di estinzione per cessazione della materia del contendere.
- La compensazione integrale delle spese è compatibile con la definizione concordata della controversia e con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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