Cassazione Penale, Ordinanza n. 18202/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto attaccava la motivazione sulla determinazione della pena, censura non consentita nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27 maggio 2024 della Corte d'appello di Napoli, che aveva definito il giudizio con sentenza di patteggiamento. Con l'unico motivo, il difensore ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, invocando l'art. 133 cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura non rientri tra i motivi proponibili in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla difesa per contestare la motivazione sulla determinazione della pena; la Corte non ne esamina il merito, ritenendo inammissibile la censura in cassazione contro il patteggiamento.
Delimita i motivi proponibili in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento; la doglianza sulla motivazione relativa alla pena è considerata estranea a tale perimetro e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è soggetto a un perimetro ristretto di motivi: non sono deducibili censure che mirino a contestare la motivazione sulla determinazione della pena, se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
- Quando il motivo di ricorso esula dai motivi ammissibili previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza procedere all'esame del merito.
- La deduzione del vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. non è, di per sé, scrutinabile in cassazione contro una sentenza resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, se la censura non rientra nei motivi tassativi consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18188/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18190/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18193/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18194/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18195/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18197/2025 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →