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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18202/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto attaccava la motivazione sulla determinazione della pena, censura non consentita nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27 maggio 2024 della Corte d'appello di Napoli, che aveva definito il giudizio con sentenza di patteggiamento. Con l'unico motivo, il difensore ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, invocando l'art. 133 cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura non rientri tra i motivi proponibili in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dalla difesa per contestare la motivazione sulla determinazione della pena; la Corte non ne esamina il merito, ritenendo inammissibile la censura in cassazione contro il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i motivi proponibili in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento; la doglianza sulla motivazione relativa alla pena è considerata estranea a tale perimetro e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è soggetto a un perimetro ristretto di motivi: non sono deducibili censure che mirino a contestare la motivazione sulla determinazione della pena, se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
  • Quando il motivo di ricorso esula dai motivi ammissibili previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza procedere all'esame del merito.
  • La deduzione del vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. non è, di per sé, scrutinabile in cassazione contro una sentenza resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, se la censura non rientra nei motivi tassativi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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