Cassazione Penale, Ordinanza n. 05871/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del primo motivo e sulla manifesta infondatezza del secondo, relativo alle attenuanti generiche, già adeguatamente motivate dalla Corte territoriale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14/05/2024. Dal testo emerge che in appello non era più contestata l'affermazione di responsabilità, mentre i motivi erano circoscritti al solo trattamento sanzionatorio. In cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo, ritenuto del tutto generico, e il secondo volto a censurare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, osservando che la motivazione di merito era completa e che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente giustificato dal rilievo dei precedenti specifici e dalla personalità negativa dell'imputata.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando la motivazione faccia leva su elementi ritenuti assorbenti, come i precedenti specifici dell'imputato e la sua personalità negativa, se la motivazione di merito è completa e congrua.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano meramente generici o si risolvano in una critica non specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione riproporre censure sulla responsabilità se in appello le doglianze erano limitate al solo trattamento sanzionatorio e la questione non risulta specificamente devoluta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi concreti e rilevanti, quali i precedenti specifici e la personalità negativa dell'imputato, con motivazione completa e non apparente.
- La manifesta infondatezza di un motivo di ricorso ricorre quando la censura non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non evidenzia reali vizi logici o giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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