Sentenza n. 1621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV Quater, che aveva annullato, nei limiti motivazionali, il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia e disposto la rivalutazione delle pubblicazioni
Esito
Favorevole al resistente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, con il primo motivo, l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse, poiché il candidato non avrebbe censurato autonomamente la carenza della dimensione internazionale del proprio profilo scientifico, ritenuta dalla Commissione ulteriore e autonoma ragione di non idoneità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sull’abilitazione scientifica nazionale, il travisamento, il difetto di motivazione e l’invasione del merito amministrativo, sostenendo che il TAR avrebbe sostituito le proprie valutazioni a quelle tecnico-discrezionali della Commissione. Nel merito, il Ministero ha sostenuto che la Commissione avesse correttamente valutato la scarsa coerenza di alcune pubblicazioni con il settore concorsuale di Storia contemporanea e la loro insufficiente originalità, innovatività e qualità, anche mediante le espressioni relative al non elevato spessore qualitativo e alla mancanza di significativi esiti interpretativi. Il candidato ha chiesto il rigetto dell’appello, difendendo l’ammissibilità e la fondatezza delle censure originarie, incentrate sulla mancata predeterminazione di sub-criteri e sull’inadeguatezza della motivazione della valutazione negativa delle pubblicazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di interesse: la censura relativa alla mancata predeterminazione dei sub-criteri per la valutazione della coerenza e della qualità delle pubblicazioni era idonea, da sola, a demolire il giudizio complessivo di inidoneità, rendendo irrilevante la mancata impugnazione autonoma del profilo relativo alla dimensione internazionale. La Commissione, pur disponendo di discrezionalità tecnica, era tenuta a predeterminare criteri oggettivi e puntuali, ai sensi della disciplina applicabile, e a motivare in modo intelligibile il giudizio sulle pubblicazioni. Il verbale di insediamento non aveva chiarito i parametri utilizzabili per definire l’elevato spessore qualitativo, l’originalità, l’innovatività e i significativi esiti interpretativi. La motivazione collegiale si era limitata a formule generiche e non aveva spiegato concretamente le ragioni per cui le pubblicazioni non raggiungessero il livello di qualità elevata richiesto. Anche il giudizio sulla coerenza con il settore concorsuale era risultato insufficiente: le opere ritenute più pertinenti alla storia moderna riguardavano comunque eventi tardo-settecenteschi espressamente ricompresi nella declaratoria della storia contemporanea e, in assenza di sub-criteri, la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione puntuale, considerando anche le tematiche interdisciplinari pertinenti. Il giudice amministrativo non aveva esercitato un sindacato sostitutivo, ma aveva verificato la logicità, coerenza, attendibilità e adeguatezza motivazionale della valutazione tecnica. Sono state inoltre ritenute inammissibili le integrazioni postume della motivazione prospettate dal Ministero. È stato confermato l’annullamento del giudizio negativo limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni e l’obbligo di riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni, con rivalutazione delle sole pubblicazioni e conservazione delle valutazioni positive già espresse sui titoli. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese del grado, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 1 e 16, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240
Costituiscono la base legislativa della disciplina dell’abilitazione scientifica nazionale e della valutazione della qualificazione scientifica dei candidati.
artt. 3, 4, 5, 6 e 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati; la valutazione delle pubblicazioni considera, tra l’altro, la coerenza con le tematiche del settore concorsuale, la qualità, l’originalità, il rigore metodologico e il carattere innovativo.
La Commissione deve applicare i criteri normativi e motivare il giudizio sulla maturità scientifica; per l’abilitazione alla prima fascia occorre una valutazione positiva delle pubblicazioni, complessivamente di qualità elevata, oltre agli altri requisiti previsti.
Allegato B d.m. 7 giugno 2016, n. 120
Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.
Il giudizio negativo sulla qualità elevata deve spiegare, anche sinteticamente, perché le pubblicazioni non presentino originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca o impatto significativo nella comunità scientifica.
art. 8, comma 1, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95
Impone alla Commissione di definire preliminarmente criteri e modalità di valutazione; tale predeterminazione è funzionale alla trasparenza e alla verificabilità del successivo giudizio.
d.m. 30 ottobre 2015, n. 855
Definisce i macrosettori e i settori concorsuali; la valutazione della coerenza delle pubblicazioni deve confrontarsi con la concreta declaratoria del settore e con le eventuali tematiche interdisciplinari pertinenti.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente al giudice, in caso di annullamento, di indicare le misure necessarie per la riedizione del potere, imponendo nel caso concreto il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la Commissione deve predeterminare criteri e sub-criteri oggettivi e puntuali per applicare i criteri normativi di valutazione delle pubblicazioni, soprattutto quando si tratti di nozioni valutative ampie quali qualità elevata, originalità, innovatività e significativi esiti interpretativi.
- Un giudizio negativo sulle pubblicazioni non può limitarsi a richiamare in modo apodittico la mancanza di qualità, originalità o impatto scientifico, ma deve indicare, anche sinteticamente e con riferimento concreto alle opere esaminate, le ragioni che giustificano tali conclusioni.
- Quando la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale costituisce oggetto di valutazione e sussistono aree di continuità o intersezione tra settori disciplinari, la Commissione deve motivare puntualmente il giudizio negativo e considerare anche le tematiche interdisciplinari pertinenti; non è sufficiente un generico richiamo alla periodizzazione dei settori.
- La mancata predeterminazione dei sub-criteri e la conseguente inadeguatezza della motivazione costituiscono censure autonomamente idonee a demolire il giudizio complessivo di inidoneità, anche se il candidato non abbia contestato separatamente ogni ulteriore profilo negativo indicato dalla Commissione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali non è sostitutivo quando verifica la correttezza del criterio tecnico applicato, la coerenza interna, la logicità, l’attendibilità e la sufficienza della motivazione; l’annullamento è legittimo se il giudizio è arbitrario, contraddittorio, perplesso o non intelligibile.
- In caso di annullamento del giudizio negativo per vizi riferiti esclusivamente alle pubblicazioni, il riesame può essere limitato a tali pubblicazioni, con conservazione delle valutazioni positive già espresse sui titoli e affidamento della rivalutazione a una Commissione in diversa composizione.
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