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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20729/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo di non avere usato un "alias" ma di avere soltanto assunto il cognome della moglie e di essere rientrato in Italia per un errore scusabile dovuto alla scarsa conoscenza della lingua italiana e alla pretesa erronea convinzione di poter circolare liberamente; dall'altro, ha censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ritenuti immotivati e non adeguatamente fondati sugli elementi favorevoli prospettati dalla difesa. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso la scarsa conoscenza della lingua italiana, la credibilità della dedotta falsa informazione sulla libertà di circolazione e la rilevanza giustificativa del motivo addotto per il rientro in Italia, oltre a spiegare il diniego della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e non specifici, perché reiteravano le censure già sottoposte al giudice di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica oltre la condotta tipica, ma chiarisce che il ricorso investiva anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non si applica se risulta che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970

    «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione»

    Principio utilizzato come regola decisiva: la mera reiterazione dei motivi d'appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già esaminate e respinte con motivazione logica e congrua, senza un reale confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede non solo la critica alla sentenza, ma la confutazione puntuale degli argomenti posti a base della decisione di merito; doglianze generiche su carenze o illogicità motivazionali non sono sufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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