Cassazione Penale, Ordinanza n. 29428/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva di specificità: si limitava a riproporre rilievi già esaminati e disattesi nei gradi di merito, senza indicare concreti vizi di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità o specifici travisamenti della prova. Il motivo, inoltre, mirava in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, deducendo che la Corte di appello aveva erroneamente escluso la relativa applicabilità al reato tentato; tuttavia, la Cassazione ha osservato che la difesa non si era confrontata con tutte le autonome ragioni poste a base del diniego, tra cui il valore del bene e il contesto di illegalità diffusa, che erano di per sé sufficienti a sorreggere la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile perché non denunciava specifici vizi della motivazione ma sollecitava una rivalutazione del fatto; ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non colpiva tutte le rationes decidendi poste a fondamento del mancato riconoscimento dell'attenuante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte richiama il tentativo solo per affermare che l'attenuante del fatto di lieve entità può applicarsi anche al reato tentato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate dal giudice di merito senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio o una rilettura alternativa dei fatti, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- La censura contro il mancato riconoscimento di un'attenuante è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a fondamento del diniego; attaccare solo una delle argomentazioni non basta a scalfire la decisione.
- L'attenuante del fatto di lieve entità può, in astratto, applicarsi anche al reato tentato; tuttavia il riconoscimento resta subordinato alla valutazione complessiva dei presupposti fattuali e giuridici richiamati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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