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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41347/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10/06/2025. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che i motivi riguardavano: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la non riconducibilità dei precedenti penali a un indice di maggiore gravità del fatto e contestando il riferimento alla abitualità della condotta; 2) la mancata applicazione di una pena sostitutiva pecuniaria, censurando il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato. È inoltre menzionata una doglianza processuale relativa al legittimo impedimento a comparire del difensore nel procedimento camerale non partecipato ex art. 611 c.p.p., ritenuta però infondata perché in tale rito non è prevista la comparizione personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'art. 131-bis c.p. perché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando precedenti penali, insensibilità alle prescrizioni di legge e carattere abituale delle condotte, mentre il ricorrente non aveva specificato natura e tipo dei precedenti per escluderne la medesima indole. Anche il motivo sulla pena sostitutiva pecuniaria è stato ritenuto non decisivo, poiché la Corte di merito aveva fondato il diniego sul giudizio negativo circa la personalità dell'imputato, non sulla sola incapienza economica. La Corte ha inoltre affermato che nel rito camerale non partecipato disciplinato dall'art. 611 c.p.p. non si applica l'art. 420-ter c.p.p. sul legittimo impedimento a comparire del difensore, non essendo prevista la comparizione personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte di merito valorizzando precedenti penali, insensibilità alle prescrizioni di legge e abitualità della condotta; il ricorso è stato ritenuto carente perché non specificava natura e tipo dei precedenti per escluderne la medesima indole.

  • art. 611 c.p.p.

    Nel procedimento camerale non partecipato regolato da questa norma non trova applicazione la disciplina del legittimo impedimento a comparire del difensore prevista per riti con comparizione personale.

  • art. 420-ter c.p.p.

    La previsione sul legittimo impedimento a comparire del difensore non si applica al procedimento camerale non partecipato ex art. 611 c.p.p., poiché in quel rito non è prevista la comparizione personale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza contro il diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la Corte di merito ha fondato il diniego su precedenti penali, abitualità delle condotte e insensibilità alle prescrizioni di legge.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., i precedenti penali possono essere valorizzati come indice di maggiore gravità del fatto e di persistente insensibilità alle regole, incidendo negativamente sulla valutazione di particolare tenuità.
  • La censura sulla mancata concessione di una pena sostitutiva non è fondata se la decisione di merito non si basa solo sull'incapienza economica dell'imputato, ma anche su un giudizio negativo sulla personalità.
  • Nel procedimento camerale non partecipato ex art. 611 c.p.p. non opera la disciplina del legittimo impedimento a comparire del difensore prevista per i procedimenti con udienza partecipata, poiché non è prevista la comparizione personale delle parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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