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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34790/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di condanna per omicidio pluriaggravato, tentato omicidio e detenzione/porto illegale di arma. Le censure principali riguardano: vizio di "motivazione rafforzata" per il ribaltamento dell'assoluzione di primo grado; valutazione errata e travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Daniele Pandolfi e Daniele Baselice); violazione del diritto di difesa nella prova (rifiuto di assunzione di prove richieste in appello nel rito abbreviato); illegittimità del riconoscimento delle aggravanti (premeditazione, art. 416-bis.1 c.p. e motivi abietti) e mancato riconoscimento di attenuanti (provocazione, attenuanti generiche); errori nella dosimetria della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia, la legittimità delle scelte istruttorie in sede d'appello nel rito abbreviato non condizionato e la qualificazione del fatto (riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e del "metodo mafioso"). Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso solo in relazione all'aggravante della premeditazione: ha ritenuto insufficiente la motivazione sul punto (mancata esplicitazione dell'epoca di insorgenza del proposito criminoso e della sua persistenza) e ha annullato la parte della sentenza che riconosceva la premeditazione, rinviando la questione al giudice di rinvio per nuovo esame. Per il resto la condanna è stata confermata (ergastolo con isolamento diurno secondo quanto irrogato in primo grado/secondo grado), con rigetto del ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riconosciuta come aggravante: il fatto è stato ritenuto funzionale ad agevolare il clan Sequino e commesso con modalità idonee a integrare il "metodo mafioso"; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul collegamento con l'associazione e sulle modalità intimidatorie

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Contestata la sussistenza dei "motivi abietti o futili"; la Corte ha ritenuto che non vi fosse un quid pluris rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e ha quindi assorbito tale profilo nell'aggravante mafiosa

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3 e 3-bis)

    Applicato il principio per la rinnovazione istruttoria in appello per il rito abbreviato non condizionato: il giudice d'appello deve procedere soltanto alle prove dichiarative "decisive"; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di molte richieste difensive perché non ritenute di "assoluta necessità"

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Usato come criterio per valutare le chiamate in reità e le dichiarazioni dei collaboratori: la sentenza di merito ha applicato i criteri di specificità, coerenza e riscontro esterno per ritenere attendibili le confidenze autoaccusatorie riferite dai collaboratori

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in tema di pena e di eventuale concessione di circostanze attenuanti/dissociazione; la Corte ha rilevato l'assenza di motivazione adeguata sulla quantificazione/rilevanza delle attenuanti (ma sul punto la censura non ha avuto esito favorevole, salvo rilievo parziale sulla motivazione della pena)

  • art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 (poi art. 416-bis.1 c.p.) e art. 8 d.lgs. 10/03/2018 n.21

    Richiamati per il concetto di "metodo mafioso": la Corte ha confermato che modalità intimidatorie e pubblico uso della violenza possono integrare tale profilo quando siano funzionali all'attività o al prestigio dell'associazione

  • art. 195, art. 494 e art. 62 cod. proc. pen.

    Richiamati nel discorso sulla declaratoria delle confidenze dell'imputato a terzi e sulle regole relative alla testimonianza e alla chiamata in reità: la Corte ha ricordato che le confidenze autoaccusatorie riferite da un collaboratore possono avere efficacia probatoria

  • art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di vizio di motivazione: la Corte di legittimità ha esaminato se le lacune motivate fossero tali da integrare il vizio di cui all'articolo; ha accolto la censura solo rispetto alla premeditazione

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato non condizionato l'appello del pubblico ministero impone la rinnovazione istruttoria limitata alle sole prove dichiarative "decisive": il giudice d'appello può rigettare richieste difensive di assunzione prova se non ritenute di "assoluta necessità"
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate come prove decisive se presentano specificità, coerenza, riscontri esterni e convergenza reciproca sui nuclei fondamentali; smagliature o contraddizioni non cancellano automaticamente la loro attendibilità
  • Le confidenze autoaccusatorie riferite da terzi (chiamata in reità) sono utilizzabili probatoriamente anche se non escusse le fonti dirette, purché si accerti sincerità e spontaneità e si escludano costrizioni o autocalunnie
  • L'aggravante di "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) richiede un nesso funzionale tra modalità usate e interesse dell'organizzazione: non basta la connotazione mafiosa dell'azione, serve che le modalità siano idonee a intimidire o favorire il sodalizio
  • Per la premeditazione è necessaria una motivazione puntuale che indichi quando è sorto il proposito criminoso e la sua persistenza (elementi cronologico e ideologico); l'accertamento dell'agguato è indizio ma non sostituisce una esplicita dimostrazione della durata della deliberazione
  • L'attenuante della provocazione non si applica se il fatto ingiusto è frutto di reciproche provocazioni o se l'agente ha contribuito alla situazione provocatoria (es. accettazione o promozione della contesa)
  • In cassazione il sindacato sui fatti è limitato: si possono censurare travisamenti "fotografici" della prova o lacune motivazionali manifeste, ma non è consentita una rivalutazione libera del merito delle prove già esaminate dal giudice di merito
  • Quando si richiede il riconoscimento di attenuanti generiche o la revisione della pena, la motivazione del giudice deve comunque consentire di ricavare il percorso valutativo; un diniego può essere implicito se la struttura argomentativa mostra il convincimento opposto

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